Decisione C.S.A. – Sezione II: DECISIONE N. 060/CSA del 10 Novembre 2021 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo della Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 59/DIV del 5/10/2021

Impugnazione – istanza: - F.C. Sudtirol S.r.l./F.C. Legnago Salus

Massima: E’ inammissibile il reclamo al Giudice Sportivo avverso la regolarità del campo di giuoco  - per impraticabilità a seguito di violente pioggia, che ha imposto all’arbitro la sospensione della gara ed al giudice sportivo la ripetizione - in quanto non preceduto da riserva scritta….Al proposito, il Giudice Sportivo ha, correttamente, sussunto il caso di cui è giudizio nella fattispecie di cui all’articolo 65, numero 1, lettera c), C.G.S, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere preceduto da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l’arbitro riceve in presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara, come prescrive l’articolo 67, numero 4, C.G.S.. Questa Corte evidenzia che la correttezza del ragionamento compiuto dal Giudice Sportivo risulta confermata dal tenore della norma contenuta nelle “Decisioni Ufficiali FIGC”, annesse alla Regola 1 del Gioco del Calcio “Il terreno di gioco”, che, al paragrafo 2 “Segnature e caratteristiche del terreno di gioco”, punto 3, recita: “Gli eventuali reclami per irregolarità sulle misure del terreno di gioco, delle porte, del pallone e per tutto quanto ha attinenza con il terreno di gioco stesso non saranno presi in considerazione se la squadra reclamante non avrà presentato riserva scritta all’arbitro prima dell’inizio della gara”. La necessità della formulazione di una previa riserva vale, sempre a tenore delle predette “Decisioni Ufficiali FIGC”, anche per l’ipotesi delle irregolarità sopravvenute nel corso della gara, con la sola differenza che le stesse possono essere contestate anche in forma verbale. Del pari corretta è stata la decisione del Giudice Sportivo, laddove ha, comunque, valutato la procedibilità d’ufficio in merito all’accertamento di eventuali responsabilità che abbiano causato il mancato completamento della gara. Al proposito, questa Corte non può che richiamare, in aggiunta alle condivisibili considerazioni svolte dal Giudice Sportivo, quanto affermato dall’allora Alta Corte di Giustizia del CONI nella decisione n. 19/2011. Il predetto Organo di Giustizia Sportiva ebbe modo di sottolineare l’esistenza nell’ordinamento sportivo di “un principio immanente di coerenza alla stregua del quale il rispetto delle coordinate organizzative di un campionato, bene collettivo attinto dalla generalità dei soggetti che vi partecipano, non può essere rimesso esclusivamente al potere d’impulso (e quindi, potenzialmente, all’arbitrio discrezionale) di soggetti portatori di interessi individuali; presidio officioso comunque assicurato al regolare svolgimento del campionato, in una logica di private enforcement che viene chiamato a complementare e non rimpiazzare l’iniziativa degli organi preposti a garantire il rispetto della disciplina organizzativa della competizione”.

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