Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 96 del 12/11/2021 – Domenico De Falco/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Associazione Italiana Arbitri

Decisione n. 96
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Cesare San Mauro - Relatore
Giuseppe Andreotta
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2019, presentato, in data 12 aprile 2019, dal sig. Domenico De Falco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Cozzone e Monica Fiorillo,
contro
la FIGC - Associazione Italiana Arbitri (AIA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché contro
la Procura Arbitrale dell'AIA,
e con notifica effettuata anche alla
Procura Generale dello Sport c/o il CONI, rappresentata dal Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella,
per l’annullamento e/o la riforma
ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 24 del 19 febbraio 2019, notificata in data 13 marzo 2019, con la quale è stato integralmente respinto il ricorso proposto dal medesimo ricorrente contro la pronuncia di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA n. 15 del 17 dicembre 2018, con cui era stata irrogata, al predetto associato, la sanzione della sospensione dal 24 ottobre 2018 al 23 dicembre 2019, per la violazione dell’art. 40, n. 3, lett. b) e c), dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. c), e dell’art. 40, n. 1 e n. 3, lett. b), del Regolamento AIA, mentre è stato parzialmente accolto il reclamo presentato dalla Procura Arbitrale, con aggravamento della comminata sanzione sino al 23 aprile 2020, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme di Disciplina.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
visto il provvedimento assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport (prot. n. 00261/19), in data 16 aprile 2019, con il quale il procedimento di cui in epigrafe è stato assegnato alla Seconda Sezione;
visto il provvedimento di ritiro tessera dell'AIA, irrogato, a carico dell'AB Domenico De Falco, dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA, di cui al C.U. n. 8/OG del 21 ottobre 2019, e con motivazioni di cui alla Delibera n. 14 del 21 ottobre 2019;
preso atto del rinvio disposto dalla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, in occasione dell'udienza del 30 ottobre 2019, per consentire al sig. De Falco, ancora in termini, l'eventuale coltivazione del gravame avverso il suddetto provvedimento di ritiro tessera, con onere a carico della parte ricorrente in merito all’attivazione della procedura per la fissazione della nuova udienza;
visto il provvedimento assunto dalla Commissione di Disciplina di Appello dell'AIA, di cui al C.U. n. 14/OG dell'11 febbraio 2020 e con motivazioni di cui alla Delibera n. 23 dell'11 febbraio 2020, confermativo del ritiro tessera a carico del sig. De Falco, non impugnato;
preso atto della richiesta presentata, in data 11 novembre 2020 (prot. n. 01073/20), dalla difesa dell'AIA, avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la declaratoria di inammissibilità della suddetta controversia, per sopravvenuta carenza d'interesse ovvero per la sua intervenuta estinzione;
visto il provvedimento assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport (prot. n. 01301/21), in data 27 ottobre 2021, con il quale il procedimento di cui in epigrafe è stato assegnato alla Prima Sezione;
uditi, nell'udienza dell'11 novembre 2021, in collegamento da remoto, tramite la piattaforma telematica Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - sig. Domenico De Falco - avv. Michele Cozzone; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente AIA, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
preso atto di quanto dichiarato nella suddetta udienza dalla difesa del ricorrente, avv. Michele Cozzone, il quale, aderendo alla richiesta presentata dalla difesa dell'AIA, in data 11 novembre 2020, insta per la declaratoria di estinzione del procedimento di cui in epigrafe per intervenuta carenza d'interesse in capo al proprio assistito, alla luce del provvedimento di ritiro tessera irrogato a suo carico, e con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
considerato che la difesa dell'AIA, avv.ti Medugno e Mazzarelli, non formula rilevi aggiuntivi rispetto a quanto dichiarato dalla difesa del ricorrente e insiste per quanto già chiesto e versato in atti, in data 11 novembre 2020;
preso atto delle dichiarazioni rese dal Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, che non si oppone alle richieste delle parti; preso atto che le dichiarazioni rese dalle parti rendono evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità;
udito, nella camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Cesare San Mauro.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 novembre 2021.
Il Presidente                 Il Relatore
F.to Mario Sanino         F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, il 12 novembre 2021.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito
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