FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 011/AA del 19/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FIN SMERIERI FC PRO VERCELLI 1892

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 579 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Franco SMERIERI, Claudia FIN e della società F.C. PRO VERCELLI 1892, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO SMERIERI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 29/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 24/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 29/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/09/20; al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 13/10/20; al test eseguito in data 13/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/10/20, al test eseguito in data 21/01/21 a distanza di 18 giorni dal precedente del 03/01/21, al test eseguito il 05/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 21/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 23/11/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid-19 di Costanzo Davide al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara del 22/11/20, relativamente alla positività accertata di Costanzo Davide al tampone del 13/11/20;

CLAUDIA FIN, Responsabile Sanitario tesserata all’epoca dei fatti per la società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 03/09/20, al test eseguito in data 29/09/20 a distanza di 5 giorni dal precedente del 24/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 29/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 14/09/20; al test eseguito in data 29/10/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 13/10/20; al test eseguito in data 13/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/10/20, al test eseguito in data 21/01/21 a distanza di 18 giorni dal precedente del 03/01/21, al test eseguito il 05/02/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 21/01/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico in data 23/11/20 alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo, relativamente alla positività accertata al Covid-19 di Costanzo Davide al tampone del 13/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara del 22/11/20, relativamente alla positività accertata di Costanzo Davide al tampone del 13/11/20;

F.C. PRO VERCELLI 1892, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Franco SMERIERI in proprio e, in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante, per conto della società della società F.C. PRO VERCELLI 1892 e Claudia FIN ;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1315,00 (mille trecento quindici/00) di ammenda per il Sig. Franco SMERIERI, di € 1315,00 (mille trecento quindici/00) di ammenda per la Sig.ra Claudia FIN e di € 1750,00 (mille settecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C. PRO VERCELLI 1892;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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