FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 016/AA del 21/07/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – PANTANI SSDSRL US CITTA’ DI PONTEDERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Maurizio PANTANI, e della società SSDSRL US CITTA’ DI PONTEDERA, avente ad oggetto la seguente condotta:
MAURIZIO PANTANI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SSDSRL US CITTA’ DI PONTEDERA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per mancato rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, depositata entro il 13.07.2020, circa l’impegno a partecipare al Campionato Primavera, s.s. 2020/2021 (Comunicato Ufficiale n.235/A del 26 giugno 2020, Titolo ll, Lett. A), punto 1 a);
SSDSRL US CITTA’ DI PONTEDERA per responsabilità diretta, in violazione dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Legale Rappresentante Maurizio PANTANI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio PANTANI in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante per conto della società SSDSRL US CITTA’ DI PONTEDERA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PANTANI, e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società SSDSRL US CITTA’ DI PONTEDERA;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.