FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 019/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ZIGARELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Carmine ZIGARELLI avente ad oggetto la seguente condotta:
CARMINE, ZIGARELLI, Presidente del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 28, comma 2 lett. b) e c), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso consentito, approvando personalmente le richieste presentate dalle compagini, che le seguenti società venissero ammesse ai campionati regionali di Eccellenza e Promozione della Regione Campania per la stagione sportiva 2019 - 2020 rateizzando tutto quanto dovuto per l’iscrizione e non soltanto l’”assicurazione tesserati” e l’”acconto spese per attività regionale ed organizzazione”, così come previsto dalla norma appena citata: 1.- S.S.D. Eclanese 1932 Calcio, 2.- A.S.D. Campania Felix, 3.- A.S.D. Viribus Somma 100, 4.- Polisportiva Teora, 5.- A.S.D Temeraria 1957 San Mango, 6.- C.S.D.S. Afro Napoli United, 7.- A.S.D. Monte di Procida Calcio, 8.- A.S.D. U.S. Grigiorossi (oggi U.S. Angri 1927), 9.- A.S.D. San Giorgio 1926, 10.- A.S.D. Casoria Calcio 1979, 11.- A.S.D. Alba Nova Calcio, 12.- Nuova Napoli Nord, 13.- A.S.D. Salernum Baronissi, 14.- A.S.D. Polisportiva Rocchese, 15.- A.S.D. Sporting Ercolano, 16.- A.S.D. Polisportiva Puglianello, 17.- A.S.D. Picciola, 18.- A.S.D. Quartograd, 19.- A.S.D. Ponte 98, 20.- G.S. Audax Herajon 1956; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 30, comma 6, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 53 delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito alle società citate nel precedente capo di incolpazione di partecipare ai campionati ai quali erano state ammesse senza provvedere al versamento tempestivo degli importi per i quali avevano ottenuto la rateizzazione, nonché per non aver dato seguito agli avvisi di prelievo coattivo inviati alla maggior parte di tali compagini e per aver consentito che le medesime disputassero le gare successive al ricevimento degli stessi; tanto determinando una situazione per la quale alla fine della stagione sportiva 2019/2020 le squadre delle seguenti società avevano preso parte al campionato al quale erano state ammesse senza versare importi dovuti per l’iscrizione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine ZIGARELLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Carmine ZIGARELLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.