LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 LND del 15.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico Samuel MINO/POL.VASTOGIRARDI

RICORSO DEL CALCIATORE Federico Samuel MINO/POL.VASTOGIRARDI

La C.A.E. riunitasi in seduta pubblica in data 20 ottobre 2021 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il reclamo del calciatore Federico Samuel MINO del 19.05.2021, regolarmente notificato alla società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRADI in data 09/14 giugno 2021

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio dell’Avv Nicola Paolini per il calciatore e della mancata costituzione della società;

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la difesa del calciatore in udienza che si è riportata al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;

      OSSERVA quanto segue:

Il ricorrente calciatore ha adito Questa commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un vincolo contrattuale che lo legava alla Società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRADI per la stagione sportiva 2019/2020. In particolare il calciatore ha esposto: a) di aver sottoscritto , a decorrere dal 14.12.2019, ai sensi dell’art. 94 ter n. 6 N.O.I.F., un accordo economico con la Società indicata che prevede la corresponsione lorda di euro 8.500,00 per la stagione sportiva 2019/2020; b) che, a seguito dell’emergenza pandemica i campionati di calcio, anche dilettantistici, sono stati sospesi dal mese di marzo 2020 e poi definitivamente annullati con Comunicato Ufficiale LND 314-C.U. 214/A del 10.06.2020; c) di aver svolto regolarmente, per la durata dell’accordo economico, l’attività sportiva, effettuando anche allenamenti individuali durante il periodo di sospensione; d) che la società menzionata ha corrisposto per la stagione sportiva indicata al calciatore la sola somma di € 3.700,00 restando debitrice nei confronti dello stesso della somma di € 4.800,00; e) che l’A.I.C. ha raggiunto un protocollo d’intesa con la L.N.D, giusta Circolare n. 29 del 22.10.2020, che prevede la corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all’80% di quanto pattuito nell’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020,interrotta in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore a titolo di indennità governativa ( Decreto Cura Italia) per la sola mensilità di marzo; f) che, in conseguenza dell’intesa di cui al Protocollo il calciatore Federico Samuel Mino è ancora creditore verso la società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRARDI della somma di € 2.500,00.

In ragione di quanto esposto il calciatore, assistito e difeso dall’avvocato Nicola Paolini, chiede la condanna della società al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico in applicazione del Protocollo d’Intesa tra AIC/LND Dipartimento Interregionale e Dipartimento Calcio Femminile del 22.10.2020- circolare n. 29- pari ad € 2.500,00 La CAE ritiene il ricorso fondato.

Emerge dagli atti che le parti risultano aver sottoscritto un accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020 che prevede il pagamento lordo di € 8.500,00. Di tale somma il calciatore riferisce di aver già ricevuto la somma di € 3.700,00. La società non ha controdedotto alcunchè. La Commissione ritiene, sulla base della documentazione prodotta, corretta la richiesta così come avanzata dalla difesa del calciatore di applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25/10/2020 il cui art. 3, lettera a) prevede : “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo” e, pertanto, stabilisce che la somma da corrispondersi al giocatore Federico Samuel Mino da parte della società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRARDI in ottemperanza al Protocollo d’Intesa LND/AIC, deve essere pari all’80% della somma netta pattuita di € 8.500,00 al lordo nell’accordo economico, ovvero € 6.800,00, detratte la somma già incassata dal giocatore di € 3.700,00 e l’ulteriore somma di cui all’indennità ex art. 96 D.L. 18/3/2020 n. 18, di € 600.00 relativa al solo mese di marzo 2020 già ricevuta. La somma finale da corrispondersi al giocatore, così stabilita, è pari ad € 2.500,00, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società ASD POLISPORTIVA VASTOGIRADI  al Sig. Federico Samuel MINO la somma di € 2.500,00, nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it . Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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