LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2021/2022 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 153 LND del 15.11.2021 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Seydou SOW/U.S.D.CARAVAGGIO S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Seydou SOW/U.S.D.CARAVAGGIO S.R.L.

Con ricorso regolarmente inviato alla società U.S.D. Caravaggio S.S.D. R.L. con racc.ta a/r del 09.06.2021, il calciatore Seydou Sow esponeva di essere stato tesserato con detta società a far data dal mese di gennaio 2020 e di aver sottoscritto, per la stagione sportiva 2019/2020, un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale lordo di Euro 10.000,00. Deduceva che, a seguito della sospensione dei campionati, anche dilettantistici, a far data dal mese di marzo 2020 – divenuta poi definitiva con la pubblicazione del C.U. n. 214/A del 10/06/2020 – determinata dalla emergenza epidemiologica da “Covid 19”, per l'intera durata dell'accordo economico anzidetto aveva continuato a svolgere regolarmente la propria attività sportiva, anche con allenamenti individuali. Precisava inoltre di aver percepito la minor somma di Euro 2.500,00 (fino a febbraio 2020 compreso), nonostante avesse adempiuto a tutti i suoi obblighi di calciatore.

Il ricorrente, pertanto, a fronte di un importo residuo di Euro 7.500,00, in applicazione del Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020, detratta l'indennità governativa di Euro 600,00 ricevuta nel mese di marzo 2020, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della rimanente somma di Euro 4,900,00; chiedeva inoltre la trattazione in pubblica udienza.

In data 05.07.2021 la società resistente trasmetteva a questa Commissione note difensive, con le quali contestava la pretesa creditoria del ricorrente, non ritenendo equo e corretto che un calciatore tesserato in data 30/01/2020 (e fino al 30/06/2020) debba percepire una somma che andrebbe oltre la ratio del Protocollo anzidetto, tenuto altresì conto che l'indennità governativa è stata riconosciuta anche per i messi successivi a marzo. Pertanto, chiedeva in via principale il rigetto della richiesta del ricorrente o, in via subordinata, l'applicazione del Protocollo con riferimento all'effettivo periodo di tesseramento (6 mesi), ovvero l'applicazione di una percentuale pari al 40% dell'accordo economico (Euro 4.000), deducendo l'importo già percepito (Euro 2.500) e l'indennità governativa di marzo 2020 (Euro 600), col conseguente riconoscimento in favore del calciatore di un importo pari ad Euro 900,00. Il ricorrente, in data 14.10.2021, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. un'ulteriore memoria difensiva di replica, con la quale ribadiva sostanzialmente le proprie difese.

Questa Commissione ha ritualmente comunicato ad entrambe le parti il provvedimento di fissazione dell’udienza del 20 ottobre 2021. In occasione dell’udienza il ricorrente si è riportato ai propri scritti difensivi. La società resistente, viceversa, non è comparsa. La Commissione, letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata rileva in primo luogo che  sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, la Commissione non ravvisa motivi per discostarsi dal proprio orientamento, già espresso in numerose decisioni, secondo cui, in considerazione della situazione determinata dall'emergenza sanitaria da “Covid-19” che ha causato l'interruzione dell'attività agonistica e l'impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, le controversie in cui vengano dedotti accordi economici per la stagione sportiva 2019/2020 debbano essere decise secondo equità al fine di realizzare il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa, secondo quanto disposto dal Protocollo d'intesa siglato tra la L.N.D. e l'A.I.C. in data 25/09/2020. Ne consegue, pertanto, che, in conformità al principio sancito dall'art. 3 del Protocollo sopra citato secondo cui “per i compensi maturati e insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 01 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell'importo pari all'80% della somma totale netta pattuita nell'accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 relativamente al solo rateo di marzo”, tenuto conto inoltre dell'importo pattuito nell'accordo economico in esame (Euro 10.000,00), deve riconoscersi al sig. Seydou Sow un importo di Euro 4.900,00, pari all'80% del quantum pattuito, detratta l'indennità governativa percepita a marzo 2020 per Euro 600,00 nonché la somma già percepita dal calciatore (Euro 2.500,00),

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società U.S.D. Caravaggio S.S.D. R.L. al pagamento in favore del sig. Seydou Sow della somma di Euro 4.900,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

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