T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – ORDINANZA DEL 05/08/2021 N. 9271

Pubblicato il 05/08/2021

N. 09271/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09000/2018 REG.RIC.           

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9000 del 2018, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

nei confronti

F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della decisione n. 26/2018 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite il 3 aprile 2018 e notificata il 15 maggio 2018, nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale e in particolare;

del Codice di Giustizia Sportiva adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015;

dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro;

del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Pallacanestro;

della decisione della Corte d'Appello Federale n. 20 della FIP di cui al C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018, comunicata il 29 gennaio;

della decisione del Tribunale Federale del 25 ottobre 2017, resa a seguito della decisione n. 45/2017 del Collegio di Garanzia del CONI sui Ricorsi n. 4/2017, n. 5/2017, n. 8/2017, n. 9/2017, n. 10/2017, n. 13/2017 e n. 27/2017, con cui quest’ultimo ha annullato le decisioni del Tribunale del 7 ottobre 2016 e della Corte d'Appello del 3 gennaio 2017 per “-OMISSIS-” con rinvio al giudice di primo grado, ritualmente trasmessa a tutte le parti del giudizio e alla FIP con nota del 21 giugno 2017, con successiva “fissazione della udienza di discussione” comunicata alle parti stesse dal medesimo Tribunale Federale in data 12 settembre 2017;

nonché di ogni ulteriore altro atto presupposto, connesso o conseguenziale a tutti quelli elencati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.;

Relatore nell'udienza del giorno 19 luglio 2021 il cons. Anna Maria Verlengia;

Vista la memoria depositata dalla ricorrente il 17 giugno 2021 con cui rappresenta di essere stata dichiarata fallita con provvedimento n. 64/2019, pronunciato dal Tribunale Civile di Siena, e prospetta la necessaria interruzione del giudizio affinché la Curatela si possa costituire in prosecuzione e/o le altre parti lo possano riassumere nei confronti della stessa;

Viste le note d’udienza depositate il 15 luglio 2021 dalla FIP che chiede il passaggio in decisione per i provvedimenti relativi all’intervenuto fallimento della società ricorrente di cui prende atto;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm. che rinvia al codice di procedura civile per la disciplina dell’interruzione del processo;

Visto l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. ove prevede che se durante il processo si verifica un evento che determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, il procuratore costituito deve dichiarare l'evento in udienza o notificarne la comunicazione alle altri parti e che dal momento dell'avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto;

Visto l'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), a seguito della novella legislativa apportata dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 ed entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006, che detta una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l'apertura di questo determina l'interruzione del processo;

Rilevato che la norma, così come novellata, ha introdotto nell'ordinamento una ulteriore ipotesi di interruzione automatica del giudizio, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti (cfr. Corte Costituzionale, sent. 21 gennaio 2010, n. 17; Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008, n. 7443) applicabile anche al processo amministrativo a prescindere dal rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. (T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 8 giugno 2013, n. 545; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22 marzo 2013, n. 762; T.A.R. Emilia Romagna Parma, 11 maggio 2010, n. 154);

Preso atto dell'intervenuto fallimento della ricorrente, a seguito del quale il Tribunale non può che dichiarare l'interruzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 300, commi 1 e 2, c.p.c. e 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm e 300 e ss. c.p.c..

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021, in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 d.l. 137/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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