T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/10/2021 N. 10242

Pubblicato il 07/10/2021

N. 10246/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05147/2021 REG.RIC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 5147 del 2021, proposto da – OMISSIS - , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Mastri Flamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

– OMISSIS -, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Saita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del Lodo arbitrale n. 3/2021, notificato in data 29.01.2021 dal Collegio di Garanzia per lo Sport del CONI, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e

per la declaratoria del diritto

del ricorrente alle provigioni maturate nella misura del 5% sui tre contratti stipulati con la Società Napoli Calcio per le stagioni 2017/2018 e 2018/2019 sul contratto del 31.08.2017 e 2019/2020 sul contratto del 31.07.2019 e per la conseguente condannare del sig. Mezzoni al pagamento della somma di €.3.883,55 oltre accessori;

per l’accertamento

della revoca senza giusta causa da parte del sig. – OMISSIS -  del contratto stipulato in data 21.11.2019 e per la conseguente condanna del controinteressato al pagamento della somma di €.50.000,00 a titolo di penale e al pagamento delle provigioni nella misura del 5% sugli stipendi per le stagioni 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024 sul contratto del 31.07.2019 per la somma di €.14.358,70 oltre accessori per l’importo di €.18.218,32;

per la condanna del – OMISSIS - al risarcimento delle somme spese dall’– OMISSIS -  per il procedimento arbitrale che si quantificano in €.5.015,11 di cui €.3.650,00 al CONI ed €.1.365,11 per il pagamento degli arbitri;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di – OMISSIS - e del C.O.N.I.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso, notificato il 30 marzo 2021 e depositato il successivo 14 maggio, il sig. – OMISSIS - ha impugnato il lodo arbitrale irrituale con cui il Collegio di Garanzia ha definito la controversia con il sig. – OMISSIS -, instaurato dal primo per chiedere la condanna del secondo al pagamento delle somme meglio descritte in epigrafe e derivanti dai contratti di mandato per l’espletamento dell’attività di agente sportivo.

Il 19 maggio 2021 la difesa attorea deposita istanza di rimessione in termini, rappresentando di avere tentato il deposito del ricorso il 30° giorno e che l’operazione non è andata a buon fine per l’erronea indicazione dell’indirizzo di posta certificata del difensore.

Il 19 maggio 2021 si è costituito il CONI per eccepire la tardività del deposito del ricorso e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il 30 giugno 2021 si è costituito il controinteressato – OMISSIS -  il quale si oppone alla domanda di rimessioni in termini in quanto la dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 119 c.p.a. troverebbe applicazione anche rispetto al deposito del ricorso.

Il 16 settembre 2021 il CONI deposita memoria con cui insiste per l’irrimediabile tardività del deposito al quale deve applicarsi il termine dimidiato ai sensi dell’art. 11 commi 1 lett. g) e 2 c.p.a.

Con memoria, depositata il 28 settembre 2021, la difesa del controinteressato chiede, in via principale, il rigetto dell’istanza di rimessione in termini ed in subordine dichiararsi il difetto di giurisdizione, con condanna alle spese del ricorrente.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, come eccepito dal CONI.

Nel caso in esame la decisione impugnata è stata adottata dal Collegio di Garanzia in funzione arbitrale ed ha riguardato diritti soggettivi di natura patrimoniale derivanti da contratti stipulati tra l’agente e lo sportivo.

La controversia non rientra pertanto tra quelle per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Ne consegue il superamento della questione relativa ai termini di impugnativa di cui all’art. 119 c.p.a. venendo in evidenza posizioni di diritto soggettivo per le quali questo Tribunale è privo di giurisdizione.

Ulteriore conferma della insussistenza della giurisdizione di questo giudice si ricava dal petitum che attiene all’accertamento dell’asserito credito del ricorrente e alla conseguente condanna al pagamento.

L’art. 133 lett. z del c.p.a., infatti, circoscrive la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti.

L’art. 3 del d.l. 220/2003 riproduce la medesima previsione statuendo, al comma 1, che “(e)sauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

Il legislatore fa in ogni caso salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, senza tuttavia che eventuali clausole compromissorie possano incidere sulla sussistenza della giurisdizione di questo Tribunale.

Per quanto osservato sulla controversia difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, mentre sussiste, ai sensi dell’art. 3 citato, quella del giudice ordinario.

Le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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