T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 02/11/2021 N. 11162
Pubblicato il 02/11/2021
N. 11162/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10211/2018 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10211 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Flavia Tortorella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gabriele Cacciotti in Roma, via del Mascherino 72;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo, e con atto del 4 febbraio 2019 dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Medugno in Roma, via Po n. 9; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; C.O.N.I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Robur Siena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Rensis, Francesco Di Ciommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio De Rensis in S. Giovanni in Persiceto, via Marconi n. 15; Calcio Catania Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini, Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gitto in Catania, v.le XX Settembre n. 28; Lega Nazionale Professionisti Serie A, Virtus Entella S.r.l., Procura Generale dello Sport non costituiti in giudizio;
nei confronti
Novara Calcio Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cota, Alessandro Lolli, Fabrizio Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AS Cittadella S.r.l., AC Perugia Calcio S.r.l., Delfino Pescara 1936 Spa, Calcio Padova Spa, FC Crotone S.r.l., Spezia Calcio S.r.l., Venezia FC S.r.l., US Lecce Spa, US Cremonese Spa, US Città di Palermo Spa, US Salernitana 1919 S.r.l., Benevento Calcio S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Hellas Verona Football Club Spa, Brescia Calcio Spa, Ascoli Calcio 1898 FC Spa, AS Livorno Calcio S.r.l., Carpi FC 1909 S.r.l., Foggia Calcio S.r.l. non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum: Ternana Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Rosario Spasiano, Massimo Proietti, Fabio Giotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
per l'annullamento
- della decisione Prot. n. 00676-18 in data 11 settembre 2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI;
con motivi aggiunti presentati da F.C. Pro Vercelli 1892 srl il 30/11/2018
per l'annullamento
della decisione n. 62, Prot. n. 00748/2018 del 25 settembre 2018 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport del C.O.N.I. nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per la società ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali consequenziali subiti e subendi dalla società Pro Vercelli nonché dei danni non patrimoniali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Lega Nazionale Professionisti Serie B, del CONI, di Ternana Calcio Spa, di Robur Siena S.p.A., di Calcio Catania Spa e di C.O.N.I e di Novara Calcio Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 14 settembre 2018 e depositato in pari data, la F.C. Pro Vercelli 1892 srl ha impugnato la decisione Prot. n. 00676/18 dell'11.09.2018, emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, con cui quest’ultimo ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalla Ternana Calcio e dalla F.C. Pro Vercelli avverso il provvedimento adottato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018 con il quale si rifiutava di emettere le certificazioni di competenza, di pubblicare il calendario del Campionato di Serie B 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, la delibera della FICG, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 49 del 13/8/2018, con cui si determina di “non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019” ed, infine, avverso le delibere di Assemblea di Lega B del 10 e del 30 luglio inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadre e delle delibere del Commissario Straordinario della FIGC pubblicate con i CU nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018.
L’inammissibilità veniva dichiarata sulla scorta della proposizione dei ricorsi al Collegio di Garanzia ex art. 54 CGS CONI, anziché agli organi di giustizia federale ex art. 30 CGS CONI.
Avverso la predetta decisione la ricorrente articola un unico motivo di gravame deducendo la violazione del contraddittorio e la violazione e falsa applicazione di legge per non avere il Collegio di Garanzia sottoposto alle parti la questione della competenza in applicazione dell’art. 101, co.2, c.p.c., di cui il Collegio di Garanzia ha fatto in passato applicazione, e ciò ha fatto benché avesse confermato i decreti presidenziali ante causam.
Il 14 settembre 2018 si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi FIGC) eccependo l’acquiescenza della ricorrente alla decisione gravata, avendo adito il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con ricorso ex artt. 30 e 32 C.G.S. CONI notificato in data 12.9.2018, come indicato dal Collegio di Garanzia.
La FIGC resiste poi anche nel merito della doglianza e si oppone all’accoglimento della domanda cautelare sotto l’ulteriore profilo della mancanza di strumentalità tra la tutela cautelare e quella di merito.
Il 15 settembre 2018 si è costituita la Lega Nazionale Professionisti Serie B (d’ora in poi Lega) per opporsi alla richiesta cautelare e con altra memoria depositata in pari data per eccepire il mancato rispetto della pregiudiziale sportiva.
Il 17 settembre 2018 si è costituito in adesione il Robus Siena, rappresentando di avere proposto analogo ricorso e chiedendo la trattazione congiunta dei gravami.
Il 18 settembre 2018 la Lega deposita istanza di revoca o modifica della misura cautelare disposta con decreto presidenziale n. 5412/2018, pubblicato in data 15.09.2018.
Analoga richiesta, in pari data, viene depositata dalla FIGC.
Il 19 settembre 2018 con decreto n. 5549/2018 il decreto cautelare del 15 settembre 2018 è stato revocato.
Il 20 settembre 2018 si è costituito il CONI.
Il 21 settembre 2018 ha depositato atto di intervento ad adiuvandum la Ternana Calcio s.p.a.
In pari data il CONI ha depositato memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente aveva già riproposto dinanzi al Tribunale Federale Nazionale della F.I.G.C. l’impugnazione dei medesimi provvedimenti federali in precedenza impugnati dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport e prima di introdurre l’odierno gravame, circostanza che, ad avviso del CONI, costituisce acquiescenza alla decisione gravata.
Il CONI eccepisce altresì la violazione della pregiudiziale sportiva ed il difetto di giurisdizione in relazione ad un atto del Commissario Straordinario, la determinazione del format dei Campionati, sottratto alla giurisdizione ai sensi dell’art. 2, lett. a) del d.l. 220/2003.
Il 21 settembre 2018 si è costituito anche il Novara Calcio con memoria di rito.
Il 24 settembre 2018 la Lega insiste nelle proprie eccezioni e difese.
In pari data la FICG deposita memoria con cui eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva sancito dall’art. 2, comma 2 della legge n. 280/2003, intervenuta acquiescenza e abuso del processo e argomenta anche nel merito, opponendosi all’accoglimento della misura cautelare anche alla luce della mancanza di strumentalità della tutela cautelare rispetto al merito.
In pari data la Robur Siena presenta memoria con cui sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio e del legittimo affidamento.
Con memoria del 24 settembre 2018 la ricorrente insiste nella richiesta cautelare e manifesta la necessità che il Presidente della Sezione si astenga dal partecipare all’udienza camerale.
Il 25 settembre 2018 la FIGC deposita la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni Sezioni Unite del 25.9.2018 n. 62, contenente le motivazioni del provvedimento impugnato.
In pari data si è costituito ad adiuvandum la società Calcio Catania spa.
Con ordinanza n. 5690 del 27 settembre 2018 il Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.
Il 30 novembre 2018 la Pro Vercelli ha depositato motivi aggiunti avverso la decisione n. 62 del 25.9.2018, insistendo per l’illegittimità del provvedimento e formulando domanda risarcitoria, a sostegno della quale ha depositato documenti.
Il 5 febbraio 2019 si è costituita la FIGC con nuovi difensori che si riportano alle difese in atti.
Il 24 maggio 2021 la Lega Nazionale ha depositato le sentenze emesse dalla V Sezione del Consiglio di Stato a seguito degli appelli, proposti dalla ricorrente e dalle altre società escluse dal format a 19 squadre del Campionato di Serie B avverso le sentenze di questo Tar.
Il 30 luglio 2021 il difensore del Novara Calcio deposita rinuncia al mandato dichiarando di non avere più interesse al ricorso.
Il 13 settembre 2021 la FIGC presenta memoria, con cui replica ai motivi aggiunti, argomentando in merito alla inammissibilità ove non anche alla improcedibilità del gravame ed alla infondatezza della domanda risarcitoria.
Il 16 settembre 2021 la Lega richiama le proprie precedenti difese e deposita la sentenza con cui il Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1182/2020 ha respinto l’appello della odierna ricorrente avverso la sentenza n. 5697/19 con la quale questo Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso della Pro Vercelli, per intervenuta rinuncia, e respinto la domanda di risarcimento.
Il 30 settembre 2021 il CONI deposita memoria con cui eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse a seguito della decisione del Tribunale Federale Nazionale della FIGC che si è pronunciato sul format dei Campionati di Serie B, decisione impugnata con separato ricorso, dichiarato poi improcedibile da questo Tribunale con sentenza n. 5697/2019 per avere la ricorrente dichiarato di non avere più interesse all’impugnativa.
Il 7 ottobre 2021 la ricorrente replica alle eccezioni di controparte.
In pari data la Lega deposita memoria di replica con cui insiste nelle proprie eccezioni e difese, chiedendo la condanna alle spese della resistente.
Il 14 ottobre 2021 il Novara Calcio, la ricorrente ed il CONI depositano note d’udienza con cui chiedono il passaggio in decisione della causa senza discussione, richiesta a cui si associano anche la Lega e la FIGC con note d’udienza depositate il 15 ottobre 2021.
Con note del 18 ottobre 2021 chiedono il passaggio in decisione anche il Calcio Catania e la Ternana Calcio.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per violazione della pregiudiziale sportiva e conseguente insussistenza della giurisdizione fino all’intervenuto esaurimento del procedimento davanti agli organi della giustizia sportiva.
La ricorrente ha infatti qui impugnato la decisione con cui il Collegio di Garanzia ha ritenuto inammissibili i ricorsi, presentati dalla ricorrente e da altre squadre interessate al ripescaggio, affermando la competenza del Tribunale Nazionale al quale la ricorrente si è subito dopo rivolta, riproponendo in quella sede il proprio ricorso.
Ne consegue che, alla data in cui il ricorso è stato proposto davanti al Tar, non potevano ritenersi esauriti i gradi della giustizia sportiva, come previsto dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 220 del 2003, rilevato in sede cautelare e confermato dal Consiglio di Stato con decreto n. 4808/2018 nell’analogo ricorso proposto dalla Pro Vercelli.
Il giudice d’Appello, nel citato decreto, ha rilevato che la decisione impugnata non ha concluso il giudizio, ma ne ha solo determinato l’assegnazione al diverso giudice federale avanti al quale i ricorsi sono stati riassunti.
Nelle more della presente udienza il Tribunale Federale si è pronunciato ed avverso la sua decisione la ricorrente ha proposto ricorso avanti a questo Tar, conclusosi con sentenza 5697/2019, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 1182/2020 e con diversa motivazione.
Da quanto osservato si evince, altresì, che dal presente ricorso la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità, essendo lo stesso divenuto improcedibile, a seguito della decisione del Tribunale Federale ormai inoppugnabile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alla domanda risarcitoria la stessa deve ritenersi anch’essa inammissibile, poiché coperta dal giudicato.
Ove poi si ritenesse, come sembra evincersi con sufficiente chiarezza dall’ultima memoria di replica della ricorrente, che il danno discenda dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in unico grado al Collegio di Garanzia, ovvero da un atto con funzione endoprocedimentale, si osserva che la decisione è da ritenersi legittima, in quanto in base alla normativa applicabile il Collegio di Garanzia può decidere in unico grado solo nei casi espressamente previsti dall’art. 54, terzo comma, del CGS del CONI, tra i quali non è ricompresa l’impugnativa di cui si tratta, ed, in ogni caso, l’indicazione di un diverso organo competente non sembra integrare gli altri requisiti della responsabilità ovvero l’elemento soggettivo ed il nesso causale.
Dalle motivazioni del provvedimento impugnato si evince che il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite anche in passato ha seguito il medesimo indirizzo in materia di impugnativa di disposizioni regolamentari federali e delle delibere della Federazione, con ciò dovendosi escludere la sussistenza di colpa nel declinare la competenza a favore del Tribunale Federale.
In conclusione il ricorso, comprensivo della domanda risarcitoria, va dichiarato inammissibile per i motivi sopra esposti.
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di giudizio attesa la particolarità della vicenda e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore