T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 07/10/2021 N. 10253

Pubblicato il 07/10/2021

N. 10253/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06358/2021 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6358 del 2021, proposto da – OMISSIS -, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Cartia, Marco Mazzoni Nicoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Bonanni, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;

nei confronti

– OMISSIS - non costituito in giudizio;

per l’accertamento dell'illegittimità e/o per l'annullamento

della Nota del 30.04.2021, prot. n. 518/2021, a mezzo della quale la Lega Pro, in persona del Presidente pro tempore, dott. – OMISSIS -, ha negato, riportandosi, illegittimamente, alla motivazione espressa in altra differente Nota datata 1.03.2021, l'istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 22 e ss. L. 241/1990, formulata tramite P.E.C. dal ricorrente, dott. – OMISSIS -, in data 02.04.2021 e ricevuta in pari data dalla Lega Italiana Calcio Professionistico,

per la conseguente declaratoria

del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore del dott. – OMISSIS -,

nonché per la condanna

della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), a provvedere entro 30 giorni sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi, con contestuale nomina, sin d'ora, per il caso in cui la resistente Lega Italiana Calcio Professionistico non ottemperi nel termine predetto, di un Commissario ad acta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso per l’accesso ai documenti amministrativi ex 116 c.p.a., notificato il 3 giugno 2021 alla Lega Calcio Professionisti ed il 19 luglio 2021 al dott. – OMISSIS -  e depositato il 19 luglio 2021, il dott. – OMISSIS -, candidato alla carica di vice presidente della Lega Italiana Calcio professionistico, ha impugnato le note, meglio descritte in epigrafe, con la prima delle quali veniva rifiutato l’accesso ai verbali dello scrutinio ed alle schede di votazione per la nomina del dott. – OMISSIS -  alla carica di vicepresidente e con la seconda veniva reiterato il rifiuto anche con riguardo all’accesso della documentazione di cui alla procedura di elezione del dott. – OMISSIS -  relativa alla assenza di conflitto di interesse e/o incandidabilità e/o incompatibilità del dott. – OMISSIS -  ed alla nota a firma del dott. – OMISSIS - R.P.C.T. di Sport e Salute spa.

Il diniego era motivato dalla dedotta inapplicabilità delle previsioni di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 alla Lega in quanto associazione non riconosciuta di diritto privato priva di personalità giuridica.

Avverso il predetto diniego il ricorrente deduce la violazione delle previsioni di cui agli artt. 1, 2, 3 22, 23, 24 e 25 comma 7 della legge 241 90, allegando la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente ed evidenziando la diversità tra le due richieste di accesso.

Il ricorrente deduce inoltre che la Lega Italiana Calcio Professioni è assoggettata alla disciplina sull’accesso di cui alla legge 241/90, dovendosi far rientrare tra le pubbliche amministrazioni tenute a consentire l’accesso anche i soggetti di diritto privato, e nel caso di specie i vicepresidenti, in relazione alla cui nomina è stato esercitato l’accesso, svolgerebbero funzioni di natura pubblicistica.

Il 9 luglio 2021 si è costituita con memoria di rito la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il 1° ottobre 2021 la Lega ha depositato memoria con cui resiste nel merito e deposita documenti.

Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2021, sentiti i difensori presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La questione sub judice verte esclusivamente sull’ambito di applicazione del diritto di accesso come disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge 241/90.

L’art. 23 della legge, nel circoscrivere l’ambito di applicazione del diritto di accesso, statuisce che detto diritto “si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

L’art. 22 al comma 1, lett. e) specifica che per pubblica amministrazione si intendono “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Atteso che la destinataria della domanda di accesso è incontestabilmente una associazione non riconosciuta di diritto privato e priva di personalità giuridica, resta da vedere se l’accesso riguarda “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

La documentazione richiesta nel caso di specie riguarda l’elezione degli organi di vertice dell’associazione e non una attività di pubblico interesse.

L’elezione di cui si tratta è poi disciplinata dallo Statuto della Associazione il cui articolo 1 definisce la Lega Pro quale “associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che associa in forma privatistica le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

La circostanza che le cariche di vertice partecipino ad attività che possono avere rilevanza pubblicistica non consente di estendere anche alla loro elezione detta rilevanza.

A fronte della chiara indicazione delle norme richiamate nel senso della necessità che, nel caso di soggetti di diritto privato, il diritto di accesso sussista “limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, non risulta allegato che l’attività oggetto di indagine, ovvero l’elezione degli organi di vertice della associazione privata, sia disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Legittimamente, pertanto, la Lega ha respinto entrambe le richieste di accesso presentate dal ricorrente.

Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico che liquida in euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

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