T.A.R. LAZIO SEDE DI ROMA – SEZIONE PRIMA – SENTENZA DEL 18/10/2021 N. 10620

Pubblicato il 18/10/2021

N. 10620/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09733/2018 REG.RIC.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9733 del 2018, proposto da – OMISSIS -, – OMISSIS -, – OMISSIS -, – OMISSIS -, – OMISSIS -, – OMISSIS -, – OMISSIS -, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini e Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico 7;

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza di Spagna, n. 15; Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti e Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10; F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno e Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Po, n. 9;

nei confronti

Comitato Olimpico Nazionale Italiano – C.O.N.I., Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.A.,, Novara Calcio S.P.A, F.C. Pro Vercelli 1892 S.R.L, Robur Siena S.p.A.,, Virtus Entella S.R.L, Calcio Catania Spa non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum: Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Perez, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della delibera n. 47 assunta in data 13 agosto 2018 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Commissario Straordinario;

della delibera n. 48 assunta in data 13 agosto 2018 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Commissario Straordinario, della delibera n. 49 assunta in data 13 agosto 2018 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona del Commissario Straordinario, del calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019 pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B con il C.U. N. 10 del 14 agosto 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Visto l’intervento in giudizio

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2021 il dott. Vincenzo Blanda come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento diffuso con Comunicato Ufficiale n. 54 del 30 maggio 2018, il Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio (anche F.l.G.C.) ha fissato i «criteri e le procedure… per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e di Serie B 2018/2019» che avrebbero potuto trovare applicazione «in caso di vacanza di organico… determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione».

La F.l.G.C. con C.U. N. 18 del 18 luglio 2018 ha stabilito il termine perentorio del 27 luglio 2018 per la presentazione delle domande da parte delle società interessate a candidarsi per l'integrazione dell'organico del Campionato di Serie B 2018/2019.

Il 20 luglio 2018 venivano pubblicati i Comunicati Ufficiali nn. 22, 23 e 33 di non ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019 delle società: F.C. Bari S.p.A., U.S. Avellino 1912 e A.C. Cesena S.p.A.-.

Sei società di Lega Pro – tra cui anche il Catania Calcio – hanno presentato alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B (anche “LNPB”) una domanda di “ripescaggio”.

La Calcio Catania S.p.A. ha concorso alle procedure di ripescaggio per il Campionato di Serie B 2018/2019, in quanto al termine del campionato di Lega Pro si era classificata al secondo posto in graduatoria come da classifica finale pubblicata sul C.U. n 253/DIV – 27 Giugno 2018, avendo altresì ottenuto per la stagione sportiva 2018/2019 la Licenza Nazionale per partecipare al Campionato di Serie C.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel C.U. n. 18 del 18 luglio 2018, la Società calcistica, essendo in possesso dei previsti requisiti, ha presentato domanda di ripescaggio, depositando un assegno circolare di € 700.000,00 a titolo di contributo straordinario e due garanzie fideiussorie dell'importo di € 800.000,00 ed € 400.000,00.

I ricorrenti - a seguito del C.U. n. 18 del 18 luglio 2018 – premettono di aver acquistato un abbonamento per assistere alle partite del Calcio Catania, facendo affidamento sulla circostanza che la squadra avrebbe disputato il campionato in serie B.

Ai sensi della C.U. n. 18 del 18 luglio 2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B avrebbe dovuto effettuare - entro il 30 luglio 2018 - sia la certificazione prevista dal Titolo I), paragrafo II), lettera A), punto 1) del C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 e alla Co.Vi.So.C. sia rendere il parere e la certificazione di competenza prevista dal Titolo II) del predetto Comunicato Ufficiale alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivo Organizzativi.

La F.I.G.C., in persona del Commissario Straordinario, il 13 agosto 2018, previa modifica degli articoli 50 e 49 delle NOIF disposta con provvedimento n. 47, con ulteriori delibere n. 48 e n. 49 in pari data deliberava “di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019”, prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22.

Con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha pubblicato il calendario relativo al campionato di Serie B 2018/2019.

Avverso le delibere commissariali adottate dalla F.I.G.C., il calendario pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie B hanno proposto ricorso gli interessati deducendo i seguenti motivi:

1) In via pregiudiziale e preliminare: Sulla legittimazione attiva e sull’interesse a ricorrere degli odierni ricorrenti, quali titolari di abbonamenti.

I ricorrenti rivestirebbero nell’ordinamento giuridico una posizione qualificata, in quanto titolari di abbonamenti per seguire le partite di calcio giocate dalla società Calcio Catania nella serie B per la stagione 2018/2019.

I provvedimenti impugnati priverebbero gli abbonati del “diritto” ad assistere alle competizioni sportive del Calcio Catania nel campionato di serie B, incidendo sulla sfera giuridica economica dei ricorrenti.

2) Violazione dell’art 3 dello Statuto della F.I.G.C. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione art 6 CEDU – Violazione art. 97 Cost.-.

La Federazione avrebbe modificato in via definitiva una norma che incide sull’organizzazione di tutti i campionati consultando solo la Lega di serie B e le sue componenti tecniche, senza una adeguata istruttoria.

Le Federazioni quali organismi di diritto pubblico dovrebbero agire nel rispetto del principio di buona amministrazione sancito dall’art. 6 CEDU e dell’art. 97 Cost.-.

La mancata consultazione e partecipazione delle Leghe e delle Componenti tecniche al procedimento determinerebbe un difetto di istruttoria;

3) Violazione e falsa applicazione degli art 49 e 50 delle Norme organizzative interne della F.I.G.C – Violazione del principio di affidamento, quale principio generale del diritto – Eccesso di potere per sviamento della causa tipica.

Gli articoli 49 e 50 delle NOIF prevedono un campionato a 22 squadre.

L’art. 50 delle NOIF dispone che il mutamento delle condizioni dell'ordinamento del campionato costituisce una variabile influente sui fattori di tipo organizzativo ed economico di società sportive, atleti, società di sponsorizzazione e di tutte le altre componenti presenti e operanti nel comparto interessato; per cui entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione.

Tale periodo transitorio è finalizzato a un equo contemperamento dei diversi interessi in gioco, considerato che qualsiasi mutamento delle regole dell'ordinamento produrrebbe danni gravi e irreversibili ai soggetti coinvolti.

Alla luce del quadro normativo di riferimento emerge che la Federazione dovrebbe garantire lo svolgimento di un campionato di serie B a 22 squadre.

Il Commissario della F.l.G.C. - in violazione di ogni prescrizione normativa, nonché in violazione del principio di affidamento e di imparzialità - con le delibere impugnate ha adottando misure extra-ordinem che non troverebbero alcuna legittimazione normativa;

4) Eccesso di potere per carenza e genericità della motivazione – Eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi – Eccesso di potere per carenza di potere - Giova altresì evidenziare che le delibere impugnate sono affette da eccesso di potere sotto diversi profili.

L'affidamento ingeneratosi nella parte ricorrente concerne la partecipazione del Catania Calcio al campionato di serie B, sulla cui base ha effettuato delle scelte conseguenti che hanno comportato costi necessari per conseguire l’abbonamento non più ristorabili nel momento in cui viene meno lo scopo per cui gli stessi erano stati sostenuti.

La FIGC non avrebbe motivato le ragioni di pubblico interesse a fondamento degli atti adottati, esercitando arbitrariamente il potere discrezionale riconosciuto.

Le delibere impugnate sarebbero viziate da eccesso di potere per carenza relativa, in capo al Commissario Straordinario, relativamente alla modifica dell’ordinamento dei campionati.

Con il C.U. n. 1 del 2 febbraio 2018 e n. 2 del 2 febbraio 2018, il Commissario Straordinario risulta infatti essere stato nominato (con deliberazione n. 52 del 1 febbraio 2018 della Giunta Nazionale del C.O.N.I. che gli ha attribuito i poteri del Presidente, Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale), al solo fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il funzionamento della Federazione: le ulteriori iniziative adottate non riguarderebbero le ragioni per cui egli sarebbe stato incaricato.

I compiti ed i poteri conferiti al Commissario Straordinario sono pertanto di ordinaria amministrazione e non di straordinaria amministrazione.

5) Nullità delle delibere emanate dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. per violazione dell’art. 6 comma 2 e 28 Bis comma 3 Lett. b) dello Statuto F.I.G.C. in relazione agli artt.11 comma 3 e 13 comma 1 delle N.0.1.F.

Le delibere 47, 48 e 49 del Commissario Straordinario della F.I.G.C. pubblicate in data 13 agosto 2018 sarebbero nulle perché prive della sottoscrizione del Segretario della F.I.G.C. come previsto dall'art. 13 comma 1, delle N.O.I.F.-.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B e la F.I.G.C. -Federazione Italiana Giuoco Calcio si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

Il Comune di Catania è intervenuto in giudizio al fine di sostenere le ragioni dei ricorrenti.

Le istanze cautelari sono state respinte con decreto presidenziale n. 4988/2018, poi, in sede collegiale con ordinanza n. 5340/2018, anche nel rilievo della carenza “prima facie” di legittimazione ad impugnare.

All’udienza del 19 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. I ricorrenti hanno adito questo Tribunale deducendo la lesione del proprio interesse ad assistere alle partite che il Catania Calcio avrebbe dovuto disputare nel campionato di Serie B nella stagione 2018/2019, a seguito di ripescaggio.

Tale interesse, secondo gli istanti, sarebbe pregiudicato dai provvedimenti impugnati con i quali la F.I.G.C., dopo aver modificato le norme le norme organizzative interne federali (N.O.I.F.), ha deciso di non procedere all’integrazione dell’organico della Serie B per la stagione calcistica 2018/2019 con il c.d. “ripescaggio” delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Lega Pro, che a tal fine avevano presentato domanda.

2. In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva sollevata sia dalla FIGC, sia dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Entrambe le resistenti eccepiscono che gli abbonati alle competizioni sportive non vanterebbero alcuna legittimazione o interesse ad impugnare in virtù del mero acquisto di un abbonamento, essendo al più portatori di un mero interesse riflesso e di fatto.

L’eccezione merita di essere condivisa.

3. In proposito il collegio condivide l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa espresso anche da questo Tribunale (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. III Ter, 19 marzo 2008, n. 2472) il quale esclude il diritto degli abbonati “ad agire per l’annullamento (né per la disapplicazione) di atti dell’ordinamento sportivo rispetto ai quali la legge dello Stato ha espressamente affermato il proprio disinteresse, avendoli qualificati a ogni effetto come irrilevanti per l’ordinamento giuridico statuale. Infatti il diritto di credito dell’abbonato – tutelato verso la società debitrice, ovvero erga omnes – non legittima quest’ultimo a esercitare, in via sostanzialmente surrogatoria, azioni giurisdizionali che, ai sensi del cit. D.L. n. 220/ 2003 e alla stregua di quanto di è sopra osservato, sono radicalmente precluse a chiunque. D’altronde, né i diritti contrattuali verso il Catania Calcio s.p.a. radicano nei creditori alcun interesse legittimo rispetto a vicende sportive di cui è la stessa legge a escludere ogni rilievo per l’ordinamento giuridico, e con esso la sussistenza di ogni giurisdizione pubblica” (cfr. CGARS, 8 novembre 2007, n. 535 di riforma della sentenza del Tar Catania, Sez. IV, 19 aprile 2007, n. 679).

4. Le norme dell’ordinamento sportivo che regolano i conflitti tra i componenti di tale ordinamento non attribuiscono alcuna posizione qualificata in capo al terzo/abbonato, in virtù del mero acquisto di un abbonamento.

Né può assumere rilevanza sul piano giuridico, al fine di sostenere un interesse in tal senso o comunque una legittimazione ad agire, la prassi amministrativa seguita - con modalità peraltro nemmeno costanti e uniformi nel tempo - dalla FIGC, posto che una modalità di svolgimento dell’azione amministrativa, non sostenuta da una adeguata disciplina normativa, non può radicare una posizione giuridica soggettiva qualificata tale da consentire ai tifosi/abbonati, nella vicenda in esame, di impugnare gli atti della medesima Federazione.

5. Peraltro, come correttamente eccepito dalla difesa della FIGC, la partecipazione alla Lega Pro nel Campionato 2018/2019 non è (stata) pregiudicata da alcuno dei provvedimenti impugnati, in quanto la modifica dell’art. 50 delle NOIF apportata con l’introduzione del comma 3 non incide sull’organizzazione del Campionato di Lega Pro e su alcun interesse giuridicamente protetto dei suoi partecipanti.

5.1. Come irrilevanti sono i provvedimenti pubblicati con i C.U. n. 48 e 49, perché gli stessi:

- si limitano “a modificare con effetto immediato, d’intesa con la Lega Nazionale Professionisti Serie B e sentite le componenti tecniche, l’art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)” (nell’ambito di un campionato cui il Catania calcio non aveva diritto di partecipare);

- ad annullare il C.U. n. 54/2018 sui ripescaggi, stabilendo “di non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019” in quanto, a seguito delle mutate condizioni, l’integrazione delle vacanze di organico avrebbe leso il corretto svolgimento dei campionati nonché la posizione delle società ammesse al Campionato di Serie B in virtù dei loro risultati sul campo.

6. In conclusione per le predette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo, con compensazione nei confronti dell’interveniente Comune di Catania.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida complessivamente nella misura di € 4.000,00 (quattromila/00) pari ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori dovuti per legge per ognuna delle resistenti FIGC e LNPB; le compensa nei confronti del Comune di Catania.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

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