F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 071/CSA pubblicata il 16 Novembre 2021 – A.S. Roma S.p.A.

Decisione n. 071/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 069/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello - Vice Presidente

Lorenzo Attolico - Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio - Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 069/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. in data 30.10.2021, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 69 del 25.10.2021;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5.11.2021, l’Avv. Lorenzo Attolico e uditi il Dott. Maurizio Lombardo e l’Avv. Antonio Conte per la ricorrente; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società AS Roma S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 69 del 25.10.2021, seguito gara Roma/Napoli del 24.10.2021.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta o, in via subordinata, “una congrua ed adeguata riduzione della stessa”.

A sostegno delle proprie doglianze circa il carattere sperequato ed eccessivamente afflittivo della sanzione irrogata, la reclamante contesta, in primis, l’omessa considerazione ed applicazione delle circostanze esimenti e/o attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S.

Inoltre, la società deduce che, nel caso di specie, non sussisterebbe il necessario presupposto della rilevante percettibilità e significativa dimensione dei cori sanzionati e che ciò troverebbe conferma anche nel fatto che i medesimi cori non sarebbero stati denunciati nel referto arbitrale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 5 novembre 2021, sono comparsi per la parte reclamante il Dr. Maurizio Lombardo, Chief Football Operating Officer del club, e l’Avv. Antonio Conte, il quale dopo aver esposto in dettaglio le ragioni a fondamento del gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.

La Corte non ignora di certo l’orientamento, costante della giurisprudenza sportiva in subiecta materia, a tenore del quale le espressioni di insulto e discriminazione devono assumere «sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tal[i] da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio». Detto principio, come affermato più volte da questo stesso collegio, impone al giudicante di valutare e soppesare concretamente la «effettiva portata del fenomeno e [la] percettibilità dei cori in questione, adempimento questo espressamente previsto dall’art. 28, comma 4, C.G.S., ma da ritenersi consustanziale anche rispetto al giudizio qui in rilievo in quanto snodo indefettibile per misurare la forza offensiva – e con essa la rilevanza giuridica – della condotta posta in essere dai sostenitori di una squadra» (cfr. ex plurimis, Corte Sportiva D’Appello Naz., I Sez., Decisione n. 040/CSA/2021-2022, Reg. procedimenti  n. 023/CSA/2021-2022).

Cionondimeno, l’applicazione dei richiamati principi non in inficia ma, anzi, corrobora la correttezza della decisione del Giudice Sportivo nella specie.

Infatti, dall’esame dei referti di gara, risulta chiaramente che i cori discriminatori sono stati percepiti da tutti e tre i rappresentanti della Procura Federale, i quali erano ben posizionati nei vari punti dell’impianto sportivo, e segnatamente “uno nei pressi della curva sud, uno a centrocampo e uno nei pressi della curva nord”. Alla luce di tali risultanze, appare dunque incontestabile che, nel caso di specie, i cori abbiano raggiunto e superato la soglia della rilevante percettibilità e significativa dimensione, risultando perciò pienamente integrato il necessario presupposto di cui all’art. 28, comma 4, C.G.S.

Per ciò che concerne, poi, la rilevanza delle circostanze di cui all’art. 29 C.G.S., deve innanzitutto premettersi che la società reclamante, a tutto voler concedere, nella propria prospettazione, ha invocato la pretesa ricorrenza di due sole circostanze e segnatamente quella di cui alla lettera (b) (l’adozione di misure di prevenzione atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori) e alla lettera (d) (pronto intervento della società per far cessare i cori).

E tali due circostanze, perfino qualora fossero state giudicate sussistenti, non avrebbero quindi mai potuto avere valenza di esimenti della responsabilità della società, giusto il disposto di cui all’art. 29, comma 1, C.G.S. che condiziona l’esclusione di responsabilità alla ricorrenza congiunta di almeno tre delle ipotesi tassativamente determinate.

Tanto premesso, deve altresì evidenziarsi che, in ogni caso, ad avviso di questa Corte, le circostanze qui allegate come attenuanti non appaiono, nel caso in esame, idonee a contenere la gravità dei fatti in addebito, posto che:

- nell’economia dell’ordinamento federale, l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità, una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate. La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati dalle società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci, laddove, rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori;

- l’intervento posto in essere, al momento del fatto, dalla società – tramite annuncio da parte dello speaker – al fine di dissuadere i sostenitori dalle condotte contestate non si è rivelato, di per sé solo, risolutivo, considerato che, nel corso della gara, gli stessi cori discriminatori sono stati reiterati più volte dal pubblico.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società AS Roma S.p.A. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                             IL VICE PRESIDENTE

Lorenzo Attolico                                                            Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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