F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN-SVE del 16 Novembre 2021 (motivazioni) – ASD Livorno Calcio Femminile / AS Livorno Calcio Srl – Reg. Prot. 36/TFN-SVE
Decisione/0051/TFNSVE-2021-2022
Registro procedimenti n. 0036/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente (Relatore);
Divinangelo D'Alesio – Componente;
Cristina Fanetti – Componente;
Roberta Landi – Componente;
Fabio La Torre – Componente;
ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 12 novembre 2021, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS-FIGC proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile (matr. FIGC 951962) contro la società AS Livorno Calcio Srl (matr. FIGC 80895) al fine di accertare l’inadempimento della AS Livorno Calcio Srl all’accordo di affiliazione stipulato tra le parti per la creazione della Squadra femminile di calcio, con conseguente condanna al risarcimento in favore della ricorrente ASD Livorno Calcio Femminile, la seguente
DECISIONE
In data 12 agosto 2019, la società ASD Livorno Calcio Femminile, affiliata alla FIGC, stipulava un accordo di affiliazione con la società AS Livorno Calcio Srl per la creazione della squadra femminile di calcio. Tale contratto, regolarmente depositato a mano presso la FIGC Regionale Toscana, disciplinava l’utilizzo del marchio, la formazione tecnica e sportiva, e prevedeva, altresì, un accordo economico tra le due società.
Quest’ultimo disponeva l’impegno, in capo alla società AS Livorno Calcio Srl, a corrispondere alla ASD Livorno Calcio Femminile la cifra di euro 20.000,00 + IVA, da versare in dieci rate da euro 2.000,00 + IVA, a partire dal mese di settembre 2020, quale contributo per l’attività sportiva della ASD Livorno Calcio Femminile. Con la modifica, sopraggiunta in data 21.11.2019 e concordata per iscritto dalle parti, la somma di euro 20.000,00 – già prevista all’art. 8 dell’accordo di affiliazione – veniva aumentata di ulteriori euro 4.000,00 + IVA, per arrivare quindi ad un totale di euro 24.000,00 + IVA, da corrispondere in dieci rate di 2.400 euro + IVA cadauna.
L’accordo di affiliazione, inoltre, prevedeva un termine di scadenza fissato in data 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo tacito di un ulteriore anno, salvo disdetta da fornirsi entro il 31 maggio 2020. Dacché tale disdetta non veniva mai fornita, l’accordo si rinnovava anche per la stagione sportiva 2020/2021.
In relazione alla parte economica dell’accordo, in data 30 aprile 2021, la società AS Livorno Calcio Srl provvedeva a darvi esecuzione pagando soltanto le prime tre rate previste, per un totale di euro 7.200,00 oltre l’IVA, e quindi per complessivi 8.784,00 euro, e ciò mediante un unico bonifico bancario sul conto corrente intestato alla società ASD Livorno Calcio Femminile. Nonostante i vari solleciti da parte di quest’ultima, la società debitrice interrompeva ogni forma di pagamento, residuando così una cifra pari a euro 16.800,00 + IVA e, quindi, a euro 20.496,00 complessivi.
Con ricorso del 15 ottobre 2021, la società ASD Livorno Calcio Femminile adiva il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, chiedendo di accertare l’inadempimento della società AS Livorno Calcio Srl e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di euro 20.496,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Unitamente, la stessa ricorrente presentava un’istanza cautelare ex. art. 96 CGS, con la quale chiedeva di disporre il sequestro conservativo, ex. art. 671 c.p.c., di tutte le somme ancora giacenti presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e dovute a vario titolo alla società AS Livorno Calcio Srl, fino alla somma pari ad euro 20.496,00, corrispondente al credito vantato dalla ricorrente nel presente rapporto giuridico. Tale istanza è stata rigettata dallo scrivente Tribunale, con ordinanza pronunciata e depositata in data 22 ottobre 2021, per carenza del presupposto del periculum in mora.
Quanto al merito della controversia, il Tribunale ritiene che il ricorso della società ASD Livorno Calcio Femminile sia fondato e vada, di conseguenza, accolto.
L’esame della documentazione presentata dalla ricorrente rivela, inequivocabilmente, l’inadempimento della resistente in ordine al contratto di affiliazione stipulato tra le parti.
In particolare, le fatture allegate dalla ricorrente dimostrano come la società AS Livorno Calcio Srl abbia provveduto ad eseguire solo parzialmente la prestazione dovuta, provvedendo in tal senso con un unico bonifico a favore della ricorrente, effettuato in data 30 aprile 2021. Tale pagamento si riferisce alla fattura n. 4 del 1 ottobre 2020 (relativa al mese di settembre), alla n. 5 del 31 ottobre 2020 (relativa al mese di ottobre) e alla n. 6 del 30 novembre 2020 (relativa al mese di novembre).
Alla data summenzionata corrisponde l’ultimo adempimento della resistente, come provato, altresì, dall’allegazione della fattura n. 7 del 2021, rimasta insoluta.
Aggiungasi a ciò che il persistente inadempimento si è protratto nel corso del tempo, dando origine alla controversia oggetto del presente giudizio, nonostante i solleciti promossi dalla società ASD Livorno Calcio Femminile, come risulta dalla allegata corrispondenza via pec risalente al 1 settembre 2021.
Siffatta condotta, puntualmente contestata dalla ricorrente, integra un evidente inadempimento contrattuale che, ai sensi dell’articolo 1453 c.c, rende legittima la pretesa della società ASD Livorno Calcio Femminile e ne rende fondato il diritto per cui ha agito. Allo stesso modo, risulta legittima la pretesa – avanzata dalla ricorrente – di far gravare sulla resistente il pagamento delle spese di lite, da liquidarsi anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società ASD Livorno Calcio Femminile e, per l’effetto, condanna la AS Livorno Calcio Srl al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 20.496,00 (ventimilaquattrocentonovantasei/00).
Condanna altresì la società AS Livorno Calcio Srl al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, anche per la fase cautelare, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri accessori se dovuti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 novembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.
IL PRESIDENTE RELATORE
Giuseppe Lepore
Depositato in data 16 novembre 2021.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia