FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 020/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -RUSSO POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 621 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mario RUSSO, e della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO RUSSO, Presidente della Pol. Olympia Agnonese ASD all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 33, comma 1 e 40 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F. per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Rullo Erminio di svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 l’attività di allenatore in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD partecipante al Campionato nazionale di Serie “D” in occasione della gara Pol. Olympia Agnonese ASD – Pineto Calcio del 28.04.2021, così come emerso durante le indagini, pur non avendo lo stesso la necessaria abilitazione. Infatti il Rullo possiede la qualifica di allenatore Giovani Calciatori Licenza C ed in data 13 marzo 2021 ha avanzato richiesta di tesseramento in favore della Pol. Olympia Agnonese ASD come allenatore per squadre minori/settore giovanili. Inoltre lo stesso Presidente Sig. Russo ha consentito e non impedito che il Sig. Erminio Rullo svolgesse nella medesima stagione sportiva 2020-2021 una doppia attività avendo lo stesso sino al mese di febbraio 2021 già prestato la propria attività in favore della Avezzano Calcio a R.L.;

POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario RUSSO, in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante per conto della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario RUSSO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.  

 

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