FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 022/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -PORCU AZARA POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 574 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea Porcu, Omar AZARA, e delle società POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA PORCU, Presidente della Società Polisportiva Santu Predu 1978 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, con riferimento all’art. 28, del Regolamento del Settore Tecnico, al C.U. n. 1 in data 1.7.2020 della Lega Nazionale Dilettanti e al C.U. n.31 del Settore Tecnico del 24.7.2020, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità sportiva, e in particolare per avere consentito o comunque non essersi opposto a che il signor Omar Azara, dirigente della medesima società, svolgesse dall’1.9.2020 al 15.10.2020 l’attività di allenatore della squadra della Società Polisportiva Santu Predu 1978, militante nel Campionato femminile A2 di Calcio a 5, pur non essendo costui abilitato dal settore tecnico e senza essere tesserato per la società come allenatore;

OMAR AZARA, dirigente della Società Polisportiva Santu Predu 1978 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, con riferimento all’art. 28 del Regolamento del Settore Tecnico, al C.U. n. 1 in data 1.7.2020 della Lega Nazionale Dilettanti e al C.U. n.31 del Settore Tecnico del 24.7.2020, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità sportiva, e in particolare per avere svolto dell’1.9.2020 al 15.10.2020 l’attività di allenatore della squadra della Società Polisportiva Santu Predu, militante nel Campionato femminile A2 di Calcio a 5, pur non essendo abilitato dal settore tecnico e senza essere tesserato per la società come allenatore;

POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell’interesse delle stesse e rilevante per l’ordinamento federale;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Andrea PORCU, Omar AZARA, e dall’avv. Paolo Raffaele Tuffu, per conto della società POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea PORCU, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Omar AZARA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA SANTU PREDU 1978;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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