FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 030/AA del 04/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – HELLER AS LIVORNO CALCIO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 644 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giorgio HELLER e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
GIORGIO HELLER, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto alla mancata tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021;
A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio HELLER in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio HELLER e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 644 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Giorgio HELLER e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta: GIORGIO HELLER, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, punto 2), del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver provveduto alla mancata tempestiva trasmissione delle Comunicazioni di Conclusione delle Indagini della Procura Federale proc. n. 501pf20-21 e n. 502pf20-21 del 9/02/2021 al Sig. Carrano Rosario, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l. al momento della instaurazione dei procedimenti medesimi, così come indicato dal TFN nella decisione n. 131/TFN- SD del 31/03/2021; A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio HELLER in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio HELLER e di € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per la società A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.