FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 033/AA del 06/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CASTELLUCCIO FCD CALCIO TERMOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco CASTELLUCCIO e della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO CASTELLUCCIO, Presidente con poteri di rappresentanza della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 all’epoca dei fatti, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. l), del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 28.06.21 (alle ore 18.26) inviato, o comunque consentito che fosse inviata, dalla casella di posta elettronica certificata della F.C.D. Calcio Termoli 1920 a quella del Collegio Arbitrale della L.N.D. - in esito e successivamente alla decisione assunta dal Collegio Arbirale LND nell’ambito del procedimento di cui al lodo n.121/01 promosso dal Sig. Paolo Cortellini (allenatore iscritto nei ruoli) - una comunicazione contenente nel proprio testo frasi ed espressioni gravemente lesive del prestigio, del decoro, della onorabilità, della reputazione e della immagine propri, del tesserato Cortellini, del Collegio Arbitrale della L.N.D. e di ciascuno dei suoi singoli componenti;

F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Sig. Marco CASTELLUCCIO, Presidente con poteri di rappresentanza della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 all’epoca dei fatti.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco Castelluccio in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco CASTELLACCI e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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