FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 035/AA del 25/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CGS ANSELMI ACF AREZZO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Massimo ANSELMI e della società ACF AREZZO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO ANSELMI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentate della Società ACF AREZZO ASD, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 2 calciatrici, Cartarasa Chiara Anna (tesseramento del 10.09.2019) e Ciarpaglini Alice (tesseramento del 30.10.2018), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;
ACF AREZZO ASD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo ANSELMI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società ACF AREZZO ASD;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 450,00 (quattrocenticinquanta) di ammenda per il Sig. Massimo ANSELMI e di € 250,00 (duecentocinquanta) di ammenda per la società ACF AREZZO ASD;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.