FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 037/AA del 25/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BUDRONI MOLINAS ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 557 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BUDRONI e Pietro Gesuino MOLINAS, e della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA BUDRONI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile e come tale legato da rapporto di immedesimazione organica con tale società, in violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al C.U. 78/A del 1.09.2020 in relazione a quanto disposto dal Protocollo Allenamenti e Gare per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali L.N.D. per la Stagione Sportiva 2020/21, per avere consentito che la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile -nel corso dell’intera stagione sportiva 2020/21- non ottemperasse all’obbligo di effettuare l’analisi e la refertazione dei Test Antigenici quantitativi indicati nel sopra menzionato Protocollo presso una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale;

PIETRO GESUINO MOLINAS, all’epoca dei fatti medico sportivo della società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile, in violazione dell’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al C.U. 78/A del 1.09.2020 in relazione a quanto disposto dal Protocollo Allenamenti e Gare per le squadre partecipanti ai Campionati Nazionali L.N.D. per la Stagione Sportiva 2020/21, per essere venuto meno all’obbligo di effettuare l’analisi e la refertazione dei Test Antigenici quantitativi indicati nel sopra menzionato Protocollo presso una Struttura Sanitaria pubblica o privata con regolare autorizzazione regionale;

ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i signori Andrea Budroni e Pietro Gesuino Molinas al momento della commissione dei fatti o comunque nei cui confronti è stata svolta attività nell’interesse della stessa e rilevante per l’ordinamento federale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BERTOLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, e dal Sig. Pietro Gesuino MOLINAS;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea BUDRONI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Pietro Gesuino MOLINAS, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società ASD FC SASSARI FEMMINILE;

 − si rende noto l’accordo come sopra menzionato

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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