FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 046/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – TURICCHI ASD FILECCHIO FRATRES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 712 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Alfredo TURICCHI, e della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE), avente ad oggetto la seguente condotta:

ALFREDO TURICCHI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti per la s.s. 2020/2021 con n. 8 calciatrici: ACCIARI Elena (tesseramento del 26/08/2020), BIGALLI Bianca (tesseramento del 18/08/2020), BOTTI Veronica (tesseramento del 18/11/2017), CAUCCI Elisa (tesseramento del 18/08/2020), MOTRONI Matilde (tesseramento del 16/09/2017), PIERONI Irene (tesseramento del 12/07/2020), PIOLI Francesca (tesseramento del 6/09/2019) e VERGARO Alessandra (tesseramento del 26/08/2020), entro il termine del 31.10.2020, stabilito dalla normativa federale;

ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE), per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo TURICCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE);

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo TURICCHI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD FILECCHIO FRATRES (oggi ASD LUCCHESE FEMMINILE);

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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