FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 047/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CANDIDO GABRIELLI AS CITTADELLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 683 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Ilario CANDIDO e Andrea GABRIELLI, e della società AS CITTADELLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ILARIO CANDIDO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. Cittadella S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara in occasione della partita del 08/11/20, relativamente alla positività accertata dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Ghiringhelli Luca e Maniero Luca al tampone del 14/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 del dirigente Marchetti Stefano al tampone del 15/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cassandro Tommaso, Benedetti Amedeo e Frare Domenico al tampone del 16/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cissè Karamoko, Mastantonio Valerio e Pavan Nicola al tampone del 19/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dell’allenatore in seconda Gorini Edoardo al tampone del 24/12/20;

ANDREA GABRIELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. Cittadella S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della gara in occasione della partita del 08/11/20, relativamente alla positività accertata dei calciatori Grillo Paolo, Plechero Gabriele e del dirigente Cerantola Federico al tampone del 04/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Ghiringhelli Luca e Maniero Luca al tampone del 14/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 del dirigente Marchetti Stefano al tampone del 15/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cassandro Tommaso, Benedetti Amedeo e Frare Domenico al tampone del 16/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dei calciatori Cissè Karamoko, Mastantonio Valerio e Pavan Nicola al tampone del 19/12/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività al Covid-19 dell’allenatore in seconda Gorini Edoardo al tampone del 24/12/20;

AS CITTADELLA S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ilario CANDIDO, e dal Sig. Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS CITTADELLA S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Ilario CANDIDO, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Andrea GABRIELLI, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società AS CITTADELLA S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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