FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 049/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CALABRIA MASSARA AC MILAN
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 624 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e della società A.C. MILAN S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
DAVIDE CALABRIA, calciatore dell’AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, comi 1 e 2, e 21, comma 18, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver firmato un mandato di rappresentanza in data 1.09.2020 in favore del Sig. Miguel Alfaro Garcia ed aver consentito che quest'ultimo conducesse trattative per il rinnovo del contratto con l'A.C. Milan nel periodo settembre 2020-febbraio 2021, senza verificare che lo stesso avesse depositato il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro venti giorni e senza verificare che quest'ultimo fosse regolarmente iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.01.2021/22.03.2021 e che pertanto non lo potesse rappresentare;
FREDERIC MASSARA, Direttore Sportivo dell’AC MILAN, in violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 5.4 del Regolamento agenti vigente fino al 4.12.2020, nonché agli artt. 17, commi 1 e 2, e 18, comma 3, del Regolamento Agenti Sportivi FIGC attualmente in vigore, per aver condotto trattative nel periodo settembre 2020-febbraio 2021 con l'Agente Miguel Alfaro Garcia, in relazione al rinnovo contrattuale del calciatore Sig. Davide Calabria, senza verificare che il Sig. Miguel Alfaro Garcia fosse abilitato a rappresentare il calciatore. Infatti, l’Agente Miguel Alfaro Garcia, pur iscritto al Registro Nazionale nel periodo 1.09.2020-31.12.2020, non risultava più iscritto dal 1.01.2021 al 22.03.2021 ed inoltre non aveva depositato alcun mandato per l'assistenza di Calabria fino al 4.05.2021;
A.C. MILAN S.P.A., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte contestate al Sig. Davide Calabria ed al Sig. Frederic MASSARA, rispettivamente calciatore e Direttore Sportivo della predetta società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide CALABRIA e Frederic MASSARA, e dal Sig. Ivan Efthimios Gazidis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. MILAN S.P.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Davide CALABRIA, di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per il Sig. Frederic MASSARA, e di € 7.500,00 (settemila e cinquecento) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.