FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 050/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – (797Pf20 21) AIMO AS LIVORNO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 797 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Silvio AIMO e della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVIO AIMO, Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) delle N.O.I.F., per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro la data del 31/05/2021, dell’indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2021, dell’indicatore di indebitamento e dell’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti agli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.;

AS LIVORNO CALCIO S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata, nonché, anche per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all’art. 85 NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvio AIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS LIVORNO CALCIO S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione, in continuazione con i procedimenti nn. 798 e 799/2021, della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Silvio AIMO, e € 5.000,00 (cinquemila) di ammenda per la società AS LIVORNO CALCIO S.R.L;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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