FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 053/AA del 30/08/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI MASI MUSIARI US ALESSANDRIA 1912

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 762 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Renato DI MASI e Giorgio MUSIARI, e della società U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA RENATO DI MASI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Alessandria 1912 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del giorno 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20;

GIORGIO MUSIARI, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società U.S. Alessandria 1912 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del giorno 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 17/11/20 a distanza di 18 giorni dal precedente del 30/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/12/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 05/01/21 a distanza di 20 giorni dal precedente del 16/12/20;

U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio MUSIARI, e dal Sig. Luca Renato DI MASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA S.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Luca Renato DI MASI, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Giorgio MUSIARI, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società U.S. ALESSANDRIA S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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