F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 073/CSA pubblicata il 18 Novembre 2021 – A.S.D. LICATA CALCIO
Decisione n. 073/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 054/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sig.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Carlo Bravi – Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 054/CSA/2021-2022, proposto da A.S.D. LICATA CALCIO, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, inerente alla gara di campionato serie D girone 1 del 20/10/2021 ASD PATERNO’ CALCIO - ASD LICATA CALCIO, adottata con C.U. n. 36 del 21/10/2021, con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore SAMAKE BOUBACAR.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza in videoconferenza del giorno 4 novembre 2021, il dott. Agostino CHIAPPINIELLO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Dagli atti ufficiali risulta che durante la gara ASD PATERNO’ CALCIO = ASD LICATA CALCIO del 20.10.2021 “il calciatore SAMAKE BOUBACAR a gioco fermo, ha colpito con uno schiaffo al volto un giocatore avversario”.
La Corte Sportiva d’Appello con posta certificata del 22 ottobre 2021 ha inviato alla reclamante i documenti ufficiali della gara.
Avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, ha proposto reclamo la società ASD LICATA CALCIO adducendo i seguenti motivi:
- il giocatore Samake Boubacar, già dai primi minuti del primo tempo della gara, veniva provocato verbalmente dal calciatore con la maglia n. 5 dell’ASD Paternò Calcio, Guarnera Carmelo, con espressioni del tipo “nero di merda”, “razza di bastardi”;
- al minuto trentanovesimo del primo tempo, il medesimo calciatore del Paternò, colpiva Samake Boubacar prima con un pugno in pancia, poi metteva il proprio gomito sul collo e, infine, gli metteva il proprio piede sul suo piede, buttandolo a terra, rovinando anche lui sul campo da gioco; sia il Direttore di gara, che il guardalinee, non si avvedevano di tale avvenimento. Sempre al medesimo minuto di gioco, veniva espulso il sig. Samake Boubacar n. 9 del Licata, su segnalazione dell’Assistente dell’Arbitro Sig. Fiore Alberto, “per aver colpito, a gioco fermo, un avversario con uno schiaffo in pieno volto”;
- il Calciatore non ha reagito alle provocazioni del giocatore del Paternò, né ha posto in essere alcuna condotta violenta. Il suo comportamento non può essere ritenuto nemmeno gravemente antisportivo. Nel caso il Collegio dovesse ritener sussistente la condotta violenta, si dovrebbero applicare le attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lett.
a) e lett. e) C.G.S., perché il calciatore ha agito in reazione immediata al comportamento ad un fatto ingiusto altrui. Infatti, l’assenza di violenza e di offensività del gesto del tesserato della ASD Licata Calcio è provata anche dalla circostanza che l’atleta del Paternò si è rialzato prontamente, non abbandonando il campo e riprendendo immediatamente il gioco, senza necessità di alcun intervento da parte dei sanitari, come emerge dal referto arbitrale. Per tali ragioni, il comportamento del calciatore Samake dovrebbe essere derubricato a quello, meno grave, di condotta antisportiva.
Conclusivamente, il reclamante ha chiesto in via principale di annullare la decisione del Giudice Sportivo e revocare la sanzione inflitta al calciatore Samake Boubacar della squalifica per tre giornate effettive di gara e, in via subordinata, di ridurre la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo a una giornata di gara o, in linea ulteriormente gradata, a due giornate di gara, senza addebito di contributo sul conto della A.S.D. Licata Calcio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada rigettato.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.
Tutte le circostanze richiamate dalla società reclamante a giustificazione del comportamento tenuto dal calciatore Samake Boubacar non risultano invece provate in alcun modo.
Al riguardo, si deve segnalare che durante l’udienza è stato sentito telefonicamente l’assistente del direttore di gara, sig. Fiore Alberto, il quale ha confermato quanto già dichiarato nel referto arbitrale.
La circostanza che l’assistente dell’arbitro non abbia rilevato la condotta asseritamente provocatoria posta in essere dal calciatore Sig. Guarnera Carmelo ai danni del calciatore Samake Boubacar, a causa della distanza tra il luogo del suo posizionamento e il lato del campo in cui si è consumato l’episodio contestato, non appare razionalmente comprensibile. Infatti, se detto assistente ha rilevato e segnalato al direttore di gara la condotta illecita posta in essere da Samake Boubacar, non sembra possibile che non si sia reso conto, alla medesima distanza e nelle medesime condizioni ambientali, dell’episodio di provocazione richiamato nel reclamo. Non appare nemmeno plausibile che il calciatore Samake Boubacar non abbia posto in essere alcuna condotta violenta ed antisportiva, ritenuto che con “uno schiaffo in pieno volto” ha colpito il calciatore n. 5 della squadra avversaria e che ciò risulta dal referto arbitrale e dal provvedimento del Giudice Sportivo ed è stato espressamente confermato a questa Corte dall’assistente del direttore di gara, all’uopo sentito.
Appare evidente che detta condotta è particolarmente violenta e resa ancora più grave dalla circostanza che l’atto illecito è stato posto in essere a gioco fermo. Il fatto che il calciatore colpito abbia ripreso prontamente il gioco e non abbia avuto necessità dell’intervento dei sanitari non esclude l’illiceità della condotta posta in essere e non ne attenua la gravità. Pur non essendo dimostrata la reazione al lamentato comportamento provocatorio del giocatore n. 5 della squadra PATERNO’ ai danni del Samake Boubacar, la eventuale reazione di cui alla disposizione dell’art. 13, comma 1, lett. a) e lett. e) C.G.S., di norma, si realizza durante un’azione e non a gioco fermo. Non v’è luogo, allora, all’applicazione delle invocate circostanze attenuanti, rimaste nel caso di specie peraltro indimostrate. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. LICATA CALCIO deve essere respinto e la sanzione della squalifica inflitta confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce