F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 074/CSA pubblicata il 18 Novembre 2021 – calciatore Ivo Molnar
Decisione n. 074/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 055/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE
SEZIONE III
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (relatore)
Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 055/CSA/2021-2022, proposto dal calciatore Ivo Molnar della società F.C. Arzignano Valchiampo s.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 35 del 20.10.2021.
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4.11.2021, il Dott. Savio Picone e udito l'Avv. Andrea Scalco per il reclamante, nonché sentito l'arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il calciatore Ivo Molnar, della società F.C. Arzignano Valchiampo, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 35 del 20.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie D Delta Calcio Porto Tolle / F.C. Arzignano Valchiampo del 17.10.2021.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al ventre”.
E’ stata prodotta in giudizio la comunicazione in data 18.2.2021 via e-mail dell’arbitro Edoardo Gianquinto al Giudice Sportivo, nella quale, ad integrazione del rapporto, viene specificato che “i due giocatori (…) venivano espulsi in quanto si colpivano a vicenda con un pugno alla pancia a gioco fermo”.
Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione da tre ad una o due giornate di squalifica.
Secondo la tesi del reclamante, dal rapporto dell’arbitro e dalla decisione del Giudice Sportivo non sarebbe possibile comprendere se la condotta sia stata ritenuta gravemente antisportiva (ex art. 39 C.G.S.) ovvero violenta (ex art. 38 C.G.S.). Nella specie, non si sarebbe trattato di condotta violenta, bensì di fallo di gioco, ovvero in subordine di condotta antisportiva, poiché in sintesi: il Delta Porto Tolle si apprestava a battere un calcio d’angolo ed in area di rigore si verificavano i consueti “duelli” tra offendenti e difendenti; il calciatore Foschi del Delta Porto Tolle si sarebbe avvicinato al Molnar, difensore della F.C. Arzignano Valchiampo, e, con fare scomposto e veemente, lo avrebbe colpito con un pugno; il Molnar, al solo scopo di divincolarsi e non consentire all’avversario di prendere una posizione di vantaggio, avrebbe urtato involontariamente il Foschi senza procurargli alcun danno fisico; il tutto sarebbe avvenuto quando il gioco era attivo, nel momento in cui un calciatore della squadra di casa si apprestava a battere il calcio d’angolo; il gesto, privo di intento lesivo, sarebbe stato occasionato da un movimento di gioco; il calciatore del Delta Porto Tolle non avrebbe subito conseguenze apprezzabili; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.; in subordine, dovrebbero essere riconosciute le circostanze attenuanti ex art. 13 C.G.S., che consentirebbero di ridurre la sanzione a due giornate di squalifica a carico del reclamante.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, in videoconferenza, il giorno 27 ottobre 2021, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Andrea Scalco, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha insistito per la riduzione di squalifica. E’ stato anche ascoltato l’arbitro Edoardo Gianquinto.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61.1 C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara.
Il Sig. Edoardo Gianquinto, sentito telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, descrivendo con maggior dettaglio la condotta violenta, a gioco fermo, attribuita a Ivo Molnar (un “pugno allo stomaco” dell’avversario). L’arbitro ha, inoltre, precisato che il Molnar ha colpito per primo l’avversario e che il suo gesto non era finalizzato a divincolarsi.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 38.1 C.G.S. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate effettive di gara, a carico dei responsabili di condotta violenta nei confronti di altri calciatori.
Non si ravvisano i presupposti dell’attenuante della reazione all’altrui comportamento ingiusto, poiché in occasione dell’audizione in camera di consiglio l’arbitro ha negato che il calciatore del Delta Porto Tolle avesse colpito per primo il reclamante Ivo Molnar.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti quali emergenti dagli atti ufficiali, confermato dal direttore di gara ed incompatibile con la versione alternativa prospettata dal reclamante.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte, presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce