F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 075/CSA pubblicata il 18 Novembre 2021 – S.S.D. Women Lecce S.r.l.

Decisione n. 075/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 056/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 056/CSA/2021-2022, proposto dalla S.S.D. Women Lecce S.r.l.,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC di cui al Com. Uff. n. 29 del 20.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.11.2021, l’Avv. Andrea Galli, udito l’Avv. Domenico Zinnari per la società reclamante, nonché la calciatrice sanzionata Sig.ra Serena D’Amico;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La S.S.D. Women Lecce S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla propria calciatrice tesserata, Sig.ra Serena D’Amico, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti FIGC (cfr. Com. Uff. n. 29 del 20.10.2021), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone C, Women Lecce/Res Women del 17.10.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato la calciatrice per 6 giornate effettive di gara “Per aver, al 43º del secondo tempo, nel momento in cui una propria compagna era in terra per crampi, oltrepassato il terreno di gioco, poggiato il braccio sul petto del direttore di gara (facendolo indietreggiare di 30/40 cm) nell'intento di farsi largo senza tuttavia esercitare violenza. Nella circostanza, inoltre, gli rivolgeva frase irriguardosa”.

La società reclamante ha chiesto in via principale la riduzione della sanzione da sei a due giornate di squalifica ed in subordine la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, sostenendo l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dalla tesserata nella circostanza per cui è causa, poiché le condotte ascritte, pur censurabili, non sarebbero sussumibili nell’alveo della fattispecie inerente alla condotta gravemente irriguardosa o, comunque, non apparirebbe configurabile una condotta così grave da legittimare l'entità della sanzione comminata.

La società Women Lecce ha dedotto, al riguardo, che una compagna di squadra dell’atleta sanzionata, dopo aver commesso un fallo di giuoco, era rimasta distesa a terra, vittima di crampi, in una zona del terreno di giuoco molto distante dalla panchina da cui tardava a partire il soccorso medico. Per tale ragione la calciatrice Serena D’Amico era corsa verso l’atleta infortunata al fine di soccorrerla e praticare le consuete manovre di stretching. In tale frangente, essendosi il Direttore di Gara interposto tra le due calciatrici, la Sig.ra D’Amico aveva appoggiato lievemente il braccio sul torace dell’Arbitro proferendo la pur censurabile espressione refertata, provvedendo poi a praticare le manovre di rito sulla compagna di squadra – non essendo ancora giunto sul posto il soccorso medico – al termine delle quali veniva irrogato a suo carico il provvedimento sanzionatorio.

In particolare, a parere della società reclamante la squalifica inflitta sembrerebbe essere riconducibile alla somma algebrica delle sanzioni previste dalle lettere a e b dell’art 36 del CGS.  La qualificazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo sarebbe, tuttavia, errata, in quanto l'episodio in contestazione costituirebbe un unicum fenomenico non essendovi alcuna cesura temporale tra l'espressione irriguardosa e l'atto di scansare il Direttore di Gara.

A supporto la reclamante ha richiamato alcune pronunce su casi analoghi, sostenendo che nel caso di specie sussisterebbero i presupposti per una riduzione della squalifica nei limiti delle due giornate, qualificando la condona come meramente ingiuriosa e/o irriguardosa. Da ultimo la società Women Lecce ha invocato anche l’attenuante di cui all’art.13 comma 2 del CGS, tenuto conto dello scopo della condotta dell’atleta sanzionata, volto unicamente a prestare soccorso alla compagna di squadra infortunata.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 novembre 2021 è comparso per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’Avv. Domenico Zinnari, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. Ha chiesto la parola anche l’atleta sanzionata, la quale, ammettendo la censurabilità della propria condotta e dell’espressione proferita, nonché rammaricandosi per l’accaduto, ha ribadito come non fosse propria intenzione porre in essere alcun gesto coercitivo ai danni del Direttore di Gara, poiché il suo unico scopo era stato quello di raggiungere quanto la propria compagna di squadra che si trovava a terra vittima di crampi, considerato che il soccorso medico tardava ad arrivare.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia, occorre valutare la gravità della condotta e se sia corretta la qualificazione del fatto, che il Giudice Sportivo ha implicitamente operato in termini di somma algebrica delle sanzioni previste dalle lettere a) e b) dell’art 36, comma 1, del C.G.S., che prevedono la squalifica: a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. A tal fine va effettuata un’attenta disamina della refertazione arbitrale, da cui risulta che “Al 43' del 2t. D'Amico Serena(k)n.7 Women Lecce perché a gioco fermo, dopo che una sua compagna aveva commesso un'infrazione restando a terra e lamentando dei crampi correva dall’altra parte del tdg verso la zona dell'infrazione dove io ero ubicato in quel momento, e con fare di protesta mi scansava allargando il braccio destro verso il mio torace dicendomi <<togliti pagliaccio>>. Detto referto è stato successivamente integrato con la seguente precisazione: “Al 43' del 21. La Calciatrice n°7 D'Amico Serena della società Women Lecce, in segno di protesta, nel momento in cui una compagna restava a terra lamentando dei crampi a gioco fermo, correva dall'altra parte del tdg per arrivare sul punto dove anche io mi trovavo in quel momento e col braccio destro mi scansava, per procurarsi lo spazio per passare, appoggiandomi tale braccio sul torace facendomi indietreggiare di circa 30/40cm. Mentre mi scansava mi diceva <<spostati pagliaccio>>.

Questa Corte ritiene che dai documenti ufficiali di gara emerga in modo chiaro come la condotta refertata, seppur censurabile, sia stata realizzata in un contesto di sostanziale unicità, risultando composta da fattispecie poste in essere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, nonché nei confronti della medesima persona e come tale sussumibile nella sola fattispecie prevista e disciplinata dalla lettera b) dell’art.36, comma 1, del C.G.S. - e non anche, dunque, in quella di cui alla lettera a) della medesima norma - quale condotta gravemente irriguardosa, concretizzantesi in un’unica e circoscritta deliberazione illecita a carico dell’atleta sanzionata, consistente, ad un tempo e nel suo insieme, in un contatto fisico e nell’espressione indubbiamente riprovevole sopra riferita, poiché idonea a offendere e a ledere la dignità morale e professionale del Direttore di gara.

Peraltro, proprio la finalità e la totale assenza di violenza nel gesto di scansare l’Arbitro posto in essere dalla calciatrice all’unico – ed apprezzabile – scopo di raggiungere al più presto la compagna di squadra, come chiaramente emerso dagli atti ufficiali di gara, comporta effettivamente l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art.13, comma 2, del CGS, invocata dalla società Women Lecce.

In definitiva, sulla scorta di una valutazione attenuata consentita dalla non particolare gravità della condotta posta in essere, qualificata giuridicamente nei termini sopra esposti, questa Corte reputa equo rideterminare la misura della squalifica in tre giornate complessive.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara. 

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                           IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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