F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 077/CSA pubblicata il 22 Novembre 2021 – A.S.D. Afragolese 1944

Decisione n. 077/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 064/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 064/CSA/2021-2022, proposto dalla A.S.D. Afragolese 1944,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc di cui al Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10.11.2021, l’Avv. Andrea Galli, udita l’Avv. Priscilla Palombi per la società reclamante;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO         

La A.S.D. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Sorgente Simone, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 40 del 27.10.2021), in occasione della gara del Campionato di Serie D, Girone G, Monterotondo/Afragolese del 23.10.2021.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere colpito con una testata alla fronte un calciatore avversario facendolo cadere a terra”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, sostenendo che il calciatore Sorgente aveva subito in precedenza un grave fallo dal calciatore del Monterotondo Sig. Albanesi, cui era seguito un confronto con il medesimo, viso contro viso, nel corso del quale la fronte dei due era entrata in contatto e l’avversario era caduto a terra.

A detta della reclamante, inoltre, il concetto di media intensità della testata, indicata nel referto, si porrebbe in contraddizione con l’assenza di conseguenze per l’avversario, il quale aveva terminato regolarmente la gara.

Secondo l’Afragolese, infine, andrebbe valutata anche la giovane età del calciatore sanzionato (22 anni) e l’evidente provocazione da lui subita, ragione per la quale la società reclamante ha invocato l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 del CGS dell’aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui (lettera “a”) e dell’aver ammesso la propria responsabilità (lettera “e”).

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 10 novembre 2021 è comparsa per la parte reclamante, in collegamento telematico, l’Avv. Priscilla Palombi, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità. È stato, altresì, sentito l’Assistente dell’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO        

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta che “A gioco in svolgimento, dopo uno scontro di gioco, Sorgente affrontava faccia a faccia un suo avversario colpendolo con una testata di media intensità in fronte senza contendere il pallone. L'avversario cadeva a terra accusando moderato ed immediato dolore senza però subire ulteriori conseguenze e riuscendo a proseguire la gara. Il signor Sorgente, dopo la notifica dell'espulsione, usciva dal recinto di gioco in modo consono”.

L’Assistente dell’Arbitro, che ha rilevato e refertato l’episodio, sentito a chiarimenti, ha precisato, tra l’altro, che, a seguito di uno scontro di giuoco, il calciatore Sorgente aveva dato inizio all’affronto faccia a faccia con l’avversario, nel corso del quale aveva fatto il gesto di “caricare” la propria testa colpendo con una forza di media intensità quella del contendente.

Tali risultanze smentiscono la versione della reclamante, poiché in particolare:

  • il Sorgente non aveva subìto un grave fallo, in quanto gli atti ufficiali e l’Assistente sentito hanno confermato che si era verificato uno scontro cui non era seguita alcuna interruzione del giuoco da parte dell’arbitro;
  • il confronto viso a viso non era imputabile ad entrambi i giocatori, bensì era stato principiato dal Sorgente;  
  • la fronte dei due atleti non si urtava accidentalmente, bensì il Sorgente aveva fatto il gesto di “caricare” la testa colpendo con una forza di media intensità quella dell’avversario;
  • il fatto che l’avversario abbia concluso regolarmente la gara non fa venir meno la violenza del gesto e la potenzialità del danno che avrebbe potuto causare la testata inferta;
  • la giovane età del Sorgente, invocata dalla società reclamante al fine di attenuarne le responsabilità, non assume alcun rilievo ai fini regolamentari, così come la presunta provocazione che sarebbe stata da lui subìta, di cui non vi è traccia nelle risultanze probatorie.

Ne consegue che gli stessi elementi qualificanti il fatto in esame sopra ricordati, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie il calciatore Sorgente abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS (tra le altre, CSA, Sez. III, 11 ottobre 2021 n. 30; idem, 25 ottobre 2021, n.42).

Da ultimo, non possono trovare applicazione le circostanze attenuanti ex art. 13, comma 1, lettere a) ed e), CGS, invocate dalla Società reclamante laddove ha sostenuto:

- che la testata sarebbe stata sferrata dal Sorgente immediatamente dopo aver subito un grave fallo da un avversario (lett. “a”);

- che alla notifica del provvedimento dell’espulsione il calciatore sia uscito dal recinto di giuoco in modo consono (lett. “e”).

Sotto il profilo della circostanza attenuante sub lettera a) dell’art. 13 CGS, si ribadisce come gli Atti ufficiali e l’Assistente interpellato abbiano confermato che immediatamente prima del gesto compiuto dal Sorgente non fosse stato commesso alcun fallo ai suoi danni.

Per quanto attiene alla circostanza attenuante sub lettera e) dell’art. 13 CGS, l’essere uscito, il Sorgente, dal recinto in modo consono dopo l’espulsione non equivale ad aver ammesso la responsabilità o aver prestato collaborazione nell’accertamento del fatto sanzionato.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                               Patrizio Leozappa

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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