FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 057/AA del 15/09/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MELLONI POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 725 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Antonio MELLONI e della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO MELLONI, segretario con poteri di firma della società Polisportiva Olympia Agnonese ASD all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere apposto una firma apocrifa, in luogo di quella del calciatore Ba Dredjy Djibril Jefferson, sul modulo richiesta di tesseramento n. DL103/18149 del 21.01.2021 in corrispondenza della dicitura "firma del calciatore", avente ad oggetto il tesseramento del predetto calciatore in favore della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D.;
POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MELLONI e dal Sig. Mario RUSSO, in qualità di Presidente, per conto della società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MELLONI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE ASD;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.