FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 061/AA del 20/09/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LARICCHIA SORACE BRINDICCI SS MONOPOLI 1966 SRL.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Alessandro LARICCHIA, Giampiero SORACE, Paolino BRINDICCI, e della società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO LARICCHIA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società S.S. Monopoli 1966 s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test sierologico all’accertata positività di Cardone Antonio, Mastronardi Vito, Bunino Cristian, Taliento Roberto, Mercadante Mario al tampone eseguito il 28/02/21 senza neppure darne comunicazione alla ASL di competenza; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività di Isacco Simone accertata al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 08/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 10/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività accertata di Marasciulo Giacomo al tampone del giorno 11/03/21 nonché la positività di accertata di Menegatti Pietro al tampone del giorno 14/03/21;

GIAMPIERO SORACE, e PAOLINO BRINDICCI, Responsabile Sanitario, e Medico Sociale tesserati per la società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. all’epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver eseguito il test sierologico all’accertata positività di Cardone Antonio, Mastronardi Vito, Bunino Cristian, Taliento Roberto, Mercadante Mario al tampone eseguito il 28/02/21 senza neppure darne comunicazione alla ASL di competenza; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività di Isacco Simone accertata al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 08/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al tampone a 48h in bolla in data 10/03/21, relativamente alla positività accertata di Isacco Simone al tampone del 02/03/21; per non aver comunicato alla ASL di competenza la positività accertata di Marasciulo Giacomo al tampone del giorno 11/03/21 nonché la positività di accertata di Menegatti Pietro al tampone del giorno 14/03/21;

S.S. MONOPOLI CALCIO 1966 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Giampiero SORACE e Paolino BRINDICCI, e dal Sig. Alessandro LARICCHIA in proprio, e in qualità di legale rappresentante per conto della società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione € 1.560,00 (millecinquecentosessanta) per il Sig. Alessandro LARICCHIA, di € 780,00 (settecentottanta) il Sig. Paolino BRINDICCI, di € 780,00 (settecentottanta) per il Sig. Giampiero SORACE, e di € 2.075,00 (duemilasettantacinque) per la società S.S. MONOPOLI 1966 S.r.l.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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