FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 070/AA del 07/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SAMPIRISI AGLIETTI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario SAMPIRISI e Alfredo AGLIETTI avente ad oggetto la seguente condotta: MARIO SAMPIRISI, calciatore della società AC Monza, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara REGGINA 1914 – AC MONZA del 22/08/2021, all’80’ minuto circa dopo essere stato espulso dalla panchina e mentre rientrava negli spogliatoi, pronunciato una espressione blasfema;
ALFREDO AGLIETTI, allenatore della Reggina 1914, in violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso della gara REGGINA 1914 – AC MONZA del 22/08/2021, pronunciato espressioni blasfeme;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario SAMPIRISI e Alfredo AGLIETTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1250,00 (milleduecento cinquanta/00) di ammenda per il Sig. Mario SAMPIRISI e di € 1875,00 (milleottocento settantacinque/00) di ammenda per il Sig. Alfredo AGLIETTI;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.