FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 072/AA del 08/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SANTORO VENTURATO FC LEGNAGO SALUS

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele SANTORO e Davide VENTURATO, e della società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE SANTORO, Responsabile Sanitario tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, nonché di quanto previsto dalle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/02/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/04/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 26/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 13/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21; per non aver sottoposto il preparatore atletico Bellini Andrea ed il Dirigente Accompagnatore Fincatti Sergio al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 63 giorni dal precedente del 08/01/21;

DAVIDE VENTURATO, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all’epoca dei fatti per la società F.C. Legnago Salus S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 21 giorni dal precedente del 19/02/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 10/04/21 a distanza di 15 giorni dal precedente del 26/03/21; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 13/05/21 a distanza di 19 giorni dal precedente del 24/04/21; per non aver sottoposto il preparatore atletico Bellini Andrea ed il Dirigente Accompagnatore Fincatti Sergio al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 12/03/21 a distanza di 63 giorni dal precedente del 08/01/21;

F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi previsti dal C.U. n. 78/A del 1/09/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele SANTORO, e dal Sig. Davide VENTURATO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Emanuele SANTORO, di € 920,00 (novecentoventi) di ammenda per il Sig. Davide VENTURATO, e di € 1.225,00 (mille e duecentoventicinque) di ammenda per la società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it