FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 076/AA del 11/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BRUGNOLETTI Filippo TERAMO Santiago TERAMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 756 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano BRUGNOLETTI, Filippo TERAMO e Santiago TERAMO avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, in qualità di Presidente della ASD Roma Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per aver consentito nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 il tesseramento dei giocatori Filippo Teramo e Santiago Teramo come “nuovi italiani” malgrado risultassero già precedentemente tesserati per società affiliate alla Federazione Argentina; FILIPPO TERAMO, in qualità di calciatore della ASD Roma Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle N.O.I.F., per aver partecipato in posizione irregolare a gare come “nuovo italiano” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliata alla Federazione Argentina; SANTIAGO TERAMO in qualità di calciatore della ASD Roma Calcio a 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 40 quinquies, comma 1, delle NOIF, per aver partecipato in posizione irregolare a gare come “nuovo italiano” malgrado risultasse già precedentemente tesserato per società affiliate alla Federazione Argentina;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano BRUGNOLETTI, Filippo TERAMO e Santiago TERAMO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano BRUGNOLETTI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Filippo TERAMO e di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Santiago TERAMO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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