FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 077/AA del 11/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI ROLFO ASD 1924 SUNO FCD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 817 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Mattia DI ROLFO e della società A.S.D. 1924 SUNO FCD, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTIA DI ROLFO, Presidente della Società 1924 Suno F.C.D. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al C.U. N.1 s.s. 20/21 del S.G.S., punto 2.6, per aver fatto svolgere diversi provini – allenamento al calciatore minore Alberto Dolce, tesserato con la Società ASD Libertas Vaprio, in assenza del necessario “nulla osta” della Società di appartenenza e comunque senza porre in essere l’adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l’eventuale tesseramento del minore presso altra società; A.S.D. 1924 SUNO FCD, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia DI ROLFO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. 1924 SUNO FCD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Mattia DI ROLFO e di € 233,33 (duecento trentatré/33) di ammenda per la società A.S.D. 1924 SUNO FCD;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.