FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 081/AA del 22/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – CARRATU D’alessio D’amore E Altri
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 598 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Pantaleone CARRATÙ, Giovanni D’ALESSIO, Michele D’AMORE, Christian DE PRISCO, Michele DE ROSA, Amerigo FALCIANO, Giuseppe FIMIANI, Alfonso Pio FORTINO, Pasquale MANZO, Matteo MOSCA, Daniele PADOVANO, Claudio SELLITTI, Giuseppe SICIGNANO e Gaetano VARO, e avente ad oggetto la seguente condotta:
PANTALEONE CARRATÙ, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;
GIOVANNI D’ALESSIO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
MICHELE D’AMORE, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
CHRISTIAN DE PRISCO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
MICHELE DE ROSA, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
AMERIGO FALCIANO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
GIUSEPPE FIMIANI, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
ALFONSO PIO FORTINO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;
PASQUALE MANZO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
MATTEO MOSCA, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
DANIELE PADOVANO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
CLAUDIO SELLITTI, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver risposto, senza giustificazione, per due volte alla convocazione della Procura Federale quale soggetto sottoposto alle indagini;
GIUSEPPE SICIGNANO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
GAETANO VARO, calciatore tesserato per la ASD Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver utilizzato una quietanza fittizia relativa ad un inesistente rimborso spese relativo al mese di ottobre 2020, documento artificiosamente creato dal Sig. Paolo Maiorino e consegnatogli dal Sig. Gerardo Torre per consentirgli di presentare la domanda per la concessione del contributo previsto dal Decreto “Cura Italia” erogato dalla Società Sport e Salute S.p.A., contributo pari a € 800,00 per i mesi di novembre e dicembre 2020 e pari a € 400,00 per i mesi da gennaio a marzo 2021;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pantaleone CARRATÙ, Giovanni D’ALESSIO, Michele D’AMORE, Christian DE PRISCO, Michele DE ROSA, Amerigo FALCIANO, Giuseppe FIMIANI, Alfonso Pio FORTINO, Pasquale MANZO, Matteo MOSCA, Daniele PADOVANO, Claudio SELLITTI, Giuseppe SICIGNANO e Gaetano VARO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Pantaleone CARRATÙ, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giovanni D’ALESSIO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Michele D’AMORE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Christian DE PRISCO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Michele DE ROSA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Amerigo FALCIANO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe FIMIANI, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Alfonso Pio FORTINO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Pasquale MANZO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Matteo MOSCA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Daniele PADOVANO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Claudio SELLITTI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe SICIGNANO, e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gaetano VARO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.