FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 082/AA del 25/10/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GAROFALO PAPACE BIANCO ASD SANTA CECILIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 29 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Aniello GAROFALO, Carmine PAPACE, Carmine BIANCO, e della società ASD SANTA CECILIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANIELLO GAROFALO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Santa Cecilia all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Santa Cecilia, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Bianco Carmine nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara ASD Napoli Calcetto – ASD Santa Cecilia del 27.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 17 di Calcio a Cinque;

CARMINE PAPACE, Dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD Santa Cecilia all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Napoli Calcetto – ASD Santa Cecilia del 27.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 17 di Calcio a Cinque, sottoscritto la distinta di gara della società ASD Santa Cecilia consegnata all’arbitro, in cui è indicato il nominativo del calciatore Bianco Carmine, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di tale calciatore;

CARMINE BIANCO, Calciatore non tesserato per la società ASD Santa Cecilia all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la citata società ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 39, comma 1, e all’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara ASD Napoli Calcetto – ASD Santa Cecilia del 27.6.2021, valevole per la Coppa Regionale Under 17 di Calcio a Cinque, nelle fila della società ASD Santa Cecilia, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD SANTA CECILIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i soggetti sopra specificati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività descritta nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carmine PAPACE, e Carmine BIANCO, e dal Sig. Aniello GAROFALO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANTA CECILIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Aniello GAROFALO, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Carmine BIANCO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Carmine PAPACE, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nella corrente S.S. 21/22 – categoria U17 reg.le per la società ASD SANTA CECILIA;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it