FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 084/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FORTUNATO CESARO IANCU ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 30 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Rosario FORTUNATO, Marco CESARO, David IANCU, e della società ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO FORTUNATO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD VIRTUS BATTIPAGLIA Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, comma 1, nonché 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. e 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Virtus Battipaglia Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Iancu David, nonché per averne consentito l’utilizzo in occasione della gara del 27.6.2021 ASD Virtus Battipaglia Calcio – ASD Scuola Calcio Spes, valevole per la Coppa Giovanissimi Under 14 Regionale, omettendo anche di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità all'attività sportiva; MARCO CESARO, Dirigente accompagnatore ufficiale della società ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Virtus Battipaglia Calcio – ASD Scuola Calcio Spes del 27.6.2021, valevole per la Coppa Giovanissimi Under 14 Regionale, sottoscritto la distinta di gara della società ASD Virtus Battipaglia Calcio consegnata all’arbitro, nella quale è indicato il calciatore Iancu David, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

DAVID IANCU, Calciatore non tesserato per la società ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO all'epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale per la citata società, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara ASD Virtus Battipaglia Calcio – ASD Scuola Calcio Spes del 27.6.2021, valevole per la Coppa Giovanissimi Under 14 Regionale, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità all'attività sportiva;

ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati sopra specificati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività oggetto dei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco CESARO, David IANCU, e del Sig. Rosario FORTUNATO, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Rosario FORTUNATO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marco CESARO, di 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. David IANCU, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nella corrente S.S. 2021/2022 – categoria U14 Regionale per la società ASD VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO.

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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