FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 088/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’andrea ASD SPARTAK S NICOLA C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 774 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Nicola D’ANDREA e della società A.S.D. CF SPARTAK S. NICOLA C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA D’ANDREA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società ASD CF Spartak S. Nicola C5, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al C.U. n. 7 del 6.7.2020 della FIGC-LND-DIVISIONE CALCIO A 5, (ovvero ai termini ed alle modalità di rateizzazione dei pagamenti attinenti alle rate di iscrizione per la partecipazione al campionato di serie A2 femminile di C5 per la stagione sportiva 2020-2021), per aver omesso di effettuare i pagamenti delle rate di iscrizione per la partecipazione al Campionato di serie A2 femminile per conto della società ASD CF Spartak S. Nicola C5, entro i termini stabiliti dal C.U. n. 7 del 6.7.2020 suindicato, nonché per aver disatteso l'impegno assunto di procedere al pagamento delle somme dovute in favore della Divisione C5 entro la data del 6.5.2021, provvedendo al pagamento del debito a tal titolo maturato soltanto in data 23.5.2021 tramite assegno circolare consegnato al Commissario di campo delegato dalla Divisione C5 all'incasso coattivo, in data 23.5.2021, in occasione di una gara di campionato disputata dalla predetta società;

A.S.D. CF SPARTAK S. NICOLA C5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola D’ANDREA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CF SPARTAK S. NICOLA C5;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola D’ANDREA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CF SPARTAK S. NICOLA C5;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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