FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 090/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARINELLI ASD PRO SAVONA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Simone MARINELLI e della società ASD PRO SAVONA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SIMONE MARINELLI, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società ASD Pro Savona Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver registrato e pubblicato un video sul social network Instagram nel luglio 2021, nel quale ha offeso ripetutamente la dignità e la reputazione del Sindaco del Comune di Vado, Sig.ra Monica Giuliano;

ASD PRO SAVONA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone MARINELLI e dal Sig. Enzo Grenno, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PRO SAVONA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Simone MARINELLI, e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda per la società ASD PRO SAVONA CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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