FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 092/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da -SCHUSTER

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 828 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Klaus SCHUSTER, avente ad oggetto la seguente condotta:

KLAUS SCHUSTER, Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 27, comma 2, dello Statuto Federale per aver nominato in data 1.06.2021, a seguito delle dimissioni del Giudice Sportivo Dott. Alexander Zelger comunicate via email in data 28.5.21, quale Giudice Sportivo per un Torneo Allievi U17- Giovanissimi U15 -Esordienti-Pulcini, l'avv. Michael Baumgartner, senza averne alcun potere. In violazione, inoltre, degli artt. 4, comma 1, e 65, comma 1 lett. a,) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver fatto pubblicare i Comunicati Ufficiali del Comitato Provinciale Autonomo Bolzano n. 76 del 10.06.2021 e n. 78 del 17.6.21, contenenti decisioni relative a sanzioni disciplinari di competenza del Giudice Sportivo, mai deliberate dal Giudice Sportivo titolare, né dal Sostituto del Giudice Sportivo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Klaus SCHUSTER;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Klaus SCHUSTER;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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