FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 094/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – D’ercole MERGIOTTI SSD CHIETI FC 1922

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 815 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo D’ERCOLE e Antonio MERGIOTTI, e della società SSD CHIETI FC 1922 A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO D’ERCOLE, Allenatore Uefa B e tesserato all’epoca dei fatti per la Società SS DARL River Chieti 65, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2020/2021, benché tesserato per Società SS DARL River Chieti 65, ha svolto la propria attività anche in favore della società S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l., esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Tale circostanza oltre ad emergere dalle risultanze istruttorie è stata altresì confermata dallo stesso Sig. D’Ercole;

 ANTONIO MERGIOTTI, Presidente della S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. Paolo D’Ercole nella stagione sportiva 2020/2021, benché lo stesso fosse tesserato Società SS DARL River Chieti 65, di svolgere attività anche in favore della società S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l., esercitando di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva. Tale circostanza oltre ad emergere dalle risultanze istruttorie è stata altresì confermata dallo stesso Sig. D’Ercole;

SSD CHIETI FC 1922 A RL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati Sig.ri Paolo D’Ercole e Antonio Mergiotti al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo D’ERCOLE e dal Sig. Antonio MERGIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD CHIETI FC 1922 A RL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Paolo D’ERCOLE, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MERGIOTTI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società SSD CHIETI FC 1922 A RL;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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