FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 095/AA del 08/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DI MASI RAPISARDA U.S. ALESSANDRIA 1912
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 804 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca Renato DI MASI, e Alessandro RAPISARDA, e della società U.S. ALESSANDRIA 1912 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCA RENATO DI MASI, Amministratore Unico e Legale rappresentate tesserato per la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 22 giugno 2020 e s.m.i., nonché delle “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 31 maggio 2021: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Alessandria - Padova del giorno 17/06/2021 -valevole per la Finale dei Play Off Serie C - che i tifosi dell’Alessandria, collocati nel settore dello stadio denominato “gradinata nord”, nonché i tifosi del Padova, collocati nel settore dello stadio denominato “ospiti”, assistessero alla partita in piedi anziché rimanere seduti nei posti assegnati, privi dei necessari DPI e senza osservare il distanziamento interpersonale previsto dai protocolli federali, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid-19;
ALESSANDRO RAPISARDA, Dirigente tesserato per la società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 22 giugno 2020 e s.m.i., nonché delle “Linee Guida FIGC per lo svolgimento delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 31 maggio 2021: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico, in particolare, per aver consentito e, comunque, non impedito che durante la partita Alessandria - Padova del giorno 17/06/2021 - valevole per la Finale dei Play Off Serie C - che i tifosi dell’Alessandria, collocati nel settore dello stadio denominato “gradinata nord”, nonché i tifosi del Padova, collocati nel settore dello stadio denominato “ospiti”, assistessero alla partita in piedi anziché rimanere seduti nei posti assegnati, privi dei necessari DPI e senza osservare il distanziamento interpersonale previsto dai protocolli federali, con ciò mettendo a rischio la salute di tutti coloro i quali erano collocati nella predetta area esponendoli al rischio di contagio da Covid19;
U.S. ALESSANDRIA 1912 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca Renato DI MASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ALESSANDRIA 1912 SRL e dal Sig. Alessandro RAPISARDA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Luca Renato DI MASI, di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per il Sig. Alessandro RAPISARDA e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società U.S. ALESSANDRIA 1912 SRL;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.