FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 099/AA del 17/11/2021 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BACCHI ASD VIRTUS C. ACQUAPENDENTE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 175 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Bruno BACCHI, e della società ASD VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, avente ad oggetto la seguente condotta:

BRUNO BACCHI, all’epoca dei fatti presidente della A.S.D. Virtus C. Acquapendente, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel commentare la decisione del Comitato Regionale Lazio di stilare gironi di Seconda Categoria da 13 squadre con conseguente riduzione del numero di partite da disputare ma non anche della relativa quota di iscrizione al campionato dovuta da ciascuna società partecipante, leso l’onore, il prestigio e il decoro propri del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti e, per l’effetto, più in generale anche quelli propri dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza, mediante frasi ed espressioni contenute in un post a propria firma apparso in data 29.9.2021 sulla pagina “Facebook” ufficiale della Società e successivamente ripreso e pubblicato, in data 30.09.21, anche dalla testata giornalistica online “CALCIOdellaTUSCIA.it; ASD VIRTUS C. ACQUAPENDENTE, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto sig. Bruno Bacchi nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Virtus C. Acquapendente;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. BRUNO BACCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIRTUS C. ACQUAPENDENTE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Bruno BACCHI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD VIRTUS C. ACQUAPENDENTE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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