C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.58 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 12.1.2017 (omologazione risultato 4-1 della gara Comprensorio Archi Calcio- AC Scillese del 18.12.2016 Campionato 2^ Categoria per posizione irregolare del calciatore BARRESI Giuseppe nato il 9.1.1988).
RECLAMO n.58 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.62 del 12.1.2017 (omologazione risultato 4-1 della gara Comprensorio Archi Calcio- AC Scillese del 18.12.2016 Campionato 2^ Categoria per posizione irregolare del calciatore BARRESI Giuseppe nato il 9.1.1988).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante in primo grado e con l’odierno ricorso intende denunciare la posizione irregolare del calciatore Barresi Giuseppe nella gara in epigrafe sul presupposto che lo stesso risulta tesserato nel corso della corrente stagione 2016 – 2017 per tre società. A tal fine cita l’Art. 5 del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori recepito dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che statuisce che un calciatore non può disputare partite ufficiali con più di due società. In via preliminare è da chiarire che la norma di riferimento è l’art. 100 delle N.O.I.F. che al comma 2 prevede che: Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società. La documentazione in possesso del competente ufficio del Comitato Regionale Calabria, acquisita da questa Corte, certifica che il calciatore Barresi Giuseppe nato il 9 gennaio 1988, relativamente alla stagione calcistica 2016 – 2017, è stato trasferito dal S.S.D Rhegium City alla A.S.D. Fortitudo Calcio Reggio in data 2.12.2016, quindi in data 16.12.2016 è stato trasferito da quest’ultima società in prestito all’AS.D. Comprensorio Archi Calcio; entrambi i movimenti sono avvenuti all’interno dei periodi temporali previsti dalla normativa vigente ed in ossequio al disposto che permette, all’interno della stessa “finestra temporale”, due trasferimenti, purché il secondo sia a titolo temporaneo. Il calciatore, pertanto, nel corso della stagione corrente è stato interessato da due trasferimenti, entrambi effettuati in ottemperanza alla disciplina dettata dalle N.O.I.F. Pertanto la decisione del giudice sportivo non può essere censurata ed il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma l’omologazione del risultato 4 - 1 della gara Comprensorio Archi Calcio- AC Scillese del 18.12.2016 Campionato 2^ Categoria; dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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