C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.62 della Società A.S.D. NUOVE FIGLINE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 12.1.2017 (squalifica del calciatore ORLANDO Alessandro fino al 30.3.2017).
RECLAMO n.62 della Società A.S.D. NUOVE FIGLINE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.23 del 12.1.2017 (squalifica del calciatore ORLANDO Alessandro fino al 30.3.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la decisione con cui il Giudice sportivo irroga la squalifica in epigrafe sanziona il gesto del calciatore Orlando Alessandro che “mentre l’arbitro annotava un provvedimento gli scagliava contro il pallone facendogli cadere il taccuino che aveva in mano”. La società Figline argomenta il proprio reclamo affermando che il calciatore Orlando ha calciato il pallone per avvicinarlo al luogo in cui si doveva riprendere il gioco; solo per una fortuita coincidenza ha quindi colpito, in modo assolutamente involontario, l’arbitro. Il rapporto dell’arbitro afferma al contrario e senza ombra di dubbio che il gesto è stato volontario per cui la tesi della reclamante non merita pregio. Anche la sanzione appare congrua ed adeguata al fatto imputato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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