C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 08/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.63 della Società A.S.D. CUTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 del 19.01.2017 ( squalifica del calciatore RIBECCO Fabio per QUATTRO gare effettive).
RECLAMO n.63 della Società A.S.D. CUTRO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 95 del 19.01.2017 ( squalifica del calciatore RIBECCO Fabio per QUATTRO gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA dal rapporto dell’arbitro risulta che al 42° del secondo tempo il calciatore Ribecco Claudio, a gioco fermo, sferrava una gomitata allo stomaco ad un avversario e che, dopo l’espulsione, pronunziava offesa nei confronti del direttore di gara. La reclamante, con reclamo del tutto generico, sostanzialmente conferma l’accaduto e chiede solo una riduzione della sanzione. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dal direttore di gara devono ritenersi acclarati, tanto in considerazione che il referto arbitrale, per espressa disposizione regolamentare, costituisce fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazione di parte priva di riscontri obiettivi. La sanzione irrogata dal primo giudice appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al calciatore Ribecco Claudio. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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