C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.64 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 2.2.2017(ammenda di € 80,00, squalifica dell’assistente di parte dell’arbitro MERICO Raffaele fino al 5.4.2017, squalifica del calciatore SERRA Domenico per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n.64 della Società A.S.D. PALIZZI CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.104 del 2.2.2017(ammenda di € 80,00, squalifica dell’assistente di parte dell’arbitro MERICO Raffaele fino al 5.4.2017, squalifica del calciatore SERRA Domenico per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preliminarmente ritenuta la inammissibilità del reclamo avverso l'ammenda di € 80,00, non impugnabile ai sensi dell'art. 45 comma 3, lett. d), C.G.S.; considerato che i fatti ascritti, fondati sulle risultanze degli atti ufficiali ai quali va attribuita fede privilegiata, devono ritenersi accertati, ma che la sanzione inflitta al calciatore Serra Domenico può essere rimodulata, poiché appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo avverso l'ammenda di € 80,00 alla società ASD Palizzi Calcio, ai sensi dell'art. 45 comma 3, lett. d), CGS; in parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore SERRA Domenico a TRE gare effettive; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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