C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n.65 del Sig.GALLO Maurizio (tesserato della Società U.S.Gioiosa Jonica ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 SGS del 26.1.2017 (inibizione fino al 1.3.2017).
RECLAMO n.65 del Sig.GALLO Maurizio (tesserato della Società U.S.Gioiosa Jonica ASD)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 SGS del 26.1.2017 (inibizione fino al 1.3.2017).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che la sanzione inflitta dal primo Giudice appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato Gallo Maurizio e che può essere ridotta anche per l’estrema genericità del rapporto arbitrale che non indica quali insulti gli siano stati rivolti, residuando così l’abusivo ingresso in campo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’nibizione inflitta a GALLO Maurizio fino al 15 FEBBRAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.
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