C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 14/02/2017 – Delibera – RECLAMO n. 68 della Società A.S.D. SERRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 12.1.2017 ( punizione sportiva della perdita della gara Serrese- Real Jonadi Giovani del 19.12.2016 Campionato Allievi Provinciali, ammenda di € 30,00, inibizione del dirigente ALBANO Vincenzo fino al 25.1.2017).

RECLAMO n. 68 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.55 SGS del 12.1.2017 ( punizione sportiva della perdita della gara Serrese- Real Jonadi Giovani del 19.12.2016 Campionato Allievi Provinciali, ammenda di € 30,00, inibizione del dirigente ALBANO Vincenzo fino al 25.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Con il ricorso in esame la società ASD Serrese impugna il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo della società Real Jonadi Giovani sulla regolarità della gara del 19/12/2016, le ha inflitto le sanzioni riportate in epigrafe per aver schierato alcuni calciatori non tesserati. Quale unico motivo di impugnazione, l'odierna reclamante deduce che la copia del ricorso di primo grado è stata spedita ad un indirizzo errato, il vecchio indirizzo della società, via della Pace 32, mentre per la stagione sportiva 2016/17 la Serrese ha trasferito la propria sede e l'indirizzo per il recapito della corrispondenza in via Aldo Moro, come pubblicato su C.U. n.26 del 13/9/2016 e, successivamente, in via Saragat 5, come da C.U. n.43 del 20/10/2016. Il Giudice sportivo, lamenta l'odierna ricorrente, non ha tenuto conto di tale irregolarità. A parere di questa Corte la doglianza non può essere accolta. La ratio della norma invocata, l'art. 33, comma 5, del CGS, ossia l'obbligo di notificare alla controparte la copia del ricorso, è quella di tutelare il diritto di difesa della controinteressata quando il reclamo verta sulla regolarità della gara. Dato atto della inesattezza dell'indirizzo, il reclamo in esame dimostra che la società Serrese è venuta a conoscenza del ricorso di primo grado, del quale contesta l'irregolarità, per cui non risulta alcuna lesione del suo diritto di difesa, unico motivo per ottenere la declaratoria di nullità, né, invero, l'odierna reclamante lamenta lo specifico e concreto pregiudizio, evidenziando una mera irregolarità formale; Nel ricorso afferma che “il postino ha consegnato il reclamo in via della Pace 32”, indirizzo peraltro riferibile alla società, per cui induce a ritenere che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che la ASD Serrese è venuta a conoscenza del reclamo, del quale ha infatti potuto contestare l'irregolarità. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa

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